Sull’articolo 622 c.p.p.

Nel giudizio civile di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile ex art. 622 c.p.p., a seguito di annullamento (su impugnazione della parte civile) di sentenza di assoluzione disposto dalla Corte di cassazione penale ai soli effetti civili, la Corte d’appello competente per valore deve applicare le regole, processuali e probatorie, proprie del processo civile e, conseguentemente, adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non”, e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica e di credenza razionale.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione con sentenza n. 15859 del 12/06/2019

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