Sul diritto di convocare un assemblea sindacale 

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, componendo il corrispondente contrasto, hanno stabilito che il diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20 della l. n. 300 del 1970 deve riconoscersi, oltre che alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale, anche alle sue singole componenti.

Trattasi della sentenza n 13978 del 6/6/2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte).

Il problema sottoposto all’attenzione delle sezioni unite – se debba riconoscersi il diritto di convocare l’assemblea sindacale di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, oltre che alle r.s.u. come organo collegiale, anche alle sue singole componenti – ha ricevuto soluzioni non univoche da parte della Suprema Corte. Inizialmente la sentenza n. 2855/2002 ha affermato la natura di organo collegiale delle r.s.u., chiamate a deliberare a maggioranza e in piena autonomia sulle scelte di politica sindacale e di esercizio dei relativi diritti nell’ambito dell’unità produttiva, negando che la sua singola componente (come, nel caso di specie, quella facente capo a FIOM CGIL) possa esercitare autonomamente il potere di indire l’assemblea. Secondo altro orientamento, espresso da Cass. n. 1892/2005, in tema di rappresentatività sindacale l’autonomia collettiva può prevedere organismi di rappresentanza (quali le r.s.u. di cui al cit. accordo interconfederale 20.12.1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 legge n. 300 del 1970 e assegnare loro prerogative sindacali (quali il diritto di indire l’assemblea sindacale) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a. (sempre con il limite, desumibile dall’art. 17 della stessa legge n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un’ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro). È poi intervenuta la sentenza n. 21909/2009, con cui la Corte ha ritenuto esente da vizi logico-giuridici l’interpretazione dell’accordo R.G. n. 3002/13 interconfederale 20.12.93 fornita dai giudici di merito (il ricorso era stato presentato secondo il testo dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., previgente rispetto alla novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006), secondo la quale esso prevede il subentro dei singoli componenti della r.s.u. nei diritti e nelle prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riconosce non alle r.s.a., ma ai loro dirigenti come singole persone, escluso – quindi – il diritto di indire l’assemblea. L’orientamento successivamente espresso da Cass. n. 15437/2014 (subito condiviso da Cass. n. 17458/14), invece, riprendendo Cass. n. 1892/2005, attribuisce il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun suo componente purché eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia di fatto munito di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 citata, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.

Il tenore letterale dell’art. 20 cit. è nel senso che l’indizione dell’assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente» da parte delle r.s.a. di cui al precedente art. 19. Dunque, nell’originaria ottica statutaria la legittimazione a chiedere l’assemblea è sicuramente (anche) della singola rappresentanza. A sua volta l’art. 4, comma 1, del cit. accordo interconfederale 20.12.93 stabilisce che i componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970 (la clausola si riferisce ai diritti dei singoli lavoratori dirigenti di r.s.a. e opera su un piano di tutele squisitamente personali), mentre il successivo art. 5, comma 1, prevede che alle r.s.a. e ai loro dirigenti subentrino le r.s.u.Il precedente costituito da Cass. n. 2855/02 ricava il diniego del diritto della singola organizzazione (SLAI COBAS, in quel caso) di indire l’assemblea dal non essere tale sindacato firmatario di contratto alcuno applicato in azienda. Dunque, si tratta d’un caso particolare maturato, per di più, in un contesto normativo ormai venuto meno a seguito della cit. sentenza  n. 231/2013 della Corte cost. (in virtù della quale per poter costituire una r.s.a. basta che l’associazione sindacale abbia comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti collettivi applicati in azienda, sebbene poi – in ipotesi – da essa non sottoscritti). In breve, la sentenza n. 2855/02, pur affermando la natura collegiale delle r.s.u. previste dal cit. accordo interconfederale 20.12.93, in realtà sfiora, ma non affronta direttamente il tema che si dibatte in questa sede. Lo affrontano, invece, i successivi arresti giurisprudenziali ricordati nel paragrafo che precede. In particolare, Cass. n. 1892/2005 e Cass. n. 15437/2014 esprimono un orientamento interpretativo che queste sezioni unite ritengono di dover condividere. Osserva la sentenza n. 1892/05 che nel testo del cit. accordo interconfederale del 20.12.93 nulla autorizza a ritenere che il riconoscimento pattizio delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle (come le prerogative di cui agli artt. 22, 23 e 24 legge n. 300 del 1970) attribuite alle persone dei singoli dirigenti delle r.s.a. e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. (quale il diritto di indire l’assemblea ex art. 20). L’ampia formulazione dell’art. 5 cit. («Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.») suggerisce, anzi, il contrario. Certa dottrina ha anche ipotizzato che il riconoscimento alla singola componente della r.s.u. – e non (solo) a quest’ultima come organismo a funzionamento collegiale – del diritto di indire R.G. n. 3002/13 l’assemblea possa ricavarsi dall’uso del plurale nell’art. 5 cit., là dove ci si riferisce alle rappresentanze sindacali unitarie. Tuttavia è un argomento letterale abbastanza debole, ben potendo essere compatibile con il riferimento non al fenomeno del subentro in sé, ma alle numerose r.s.u. destinate ad essere presenti nelle varie realtà aziendali del Paese. A sua volta, il combinato disposto dell’art. 20 cit. (là dove afferma che le riunioni sindacali possono essere convocate «singolarmente o congiuntamente») e dell’art. 5 cit. (per cui le r.s.u. sono subentrate alle r.s.a. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni che la legge conferisce loro), non fa emergere alcun aggancio letterale che possa far ritenere che tale subentro sia sì avvenuto, ma con contestuale mutamento di quella legittimazione ad indire l’assemblea che il cit. art. 20 espressamente prevedeva (e ancora oggi prevede) come non necessariamente congiunta. Bisogna allora domandarsi se tale legittimazione congiunta (rectius, collegiale all’interno di una r.s.u), portato ineluttabile di tale subentro e della natura elettiva delle r.s.u., risulti incompatibile con il permanere di quella legittimazione (anche) singola a chiedere l’assemblea che resta delineata all’interno dell’immutato art. 20. La questione risiede non nella natura collegiale delle r.s.u. alla stregua di composizione, durata e rinnovo disciplinati dal successivo art. 6 stesso a.i., bensì nella verifica se, accanto alle competenze delle r.s.u. proprie di tale organismo, persistano prerogative proprie delle sue singole componenti, in quanto tali esercitabili anche singolarmente e non necessariamente congiuntamente. In quest’ultimo senso deve ritenersi dirimente il comma 5 dell’art. 4 del cit. accordo interconfederale, là dove fa salvo – fra gli altri – in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali R.G. n. 3002/13 stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue. Si consideri la scansione dell’articolo. Il comma 1 prevede il subentro dei componenti delle r.s.u. ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300 del 1970. Tutti i commi che seguono prevedono eccezioni e puntualizzazioni rispetto a tale generale subentro. I commi 2, 3 e 4 si occupano delle condizioni di miglior favore eventualmente già previste a livello contrattuale nei confronti delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali e delle successive armonizzazioni negoziali nell’ambito dei singoli istituti contrattuali. Assai significativo è il comma 4, che prosegue in tale regime di eccezione stabilendo che le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali, con le quali si erano convenute, di mantenere una «specifica agibilità sindacale». Il mantenere una «specifica» agibilità sindacale delle singole organizzazioni e il salvare, al successivo comma 5, il diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue, delinea un quadro di esplicite eccezioni rispetto al comma 1, esplicite eccezioni che smentiscono l’ipotesi ricostruttiva secondo cui le prerogative delle singole r.s.a. si sarebbero tutte confuse e dissolte all’interno del principio di maggioranza che regge le r.s.u. R.G. n. 3002/13 Ciò vuol dire che nell’ottica del cit. accordo interconfederale una data associazione sindacale, malgrado la sua presenza all’interno della r.s.u., può anche singolarmente indire l’assemblea, ovvero che non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola r.s.a. sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle r.s.u.Anche il successivo art. 5 cit. («Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.») va letto tenendo presente il regime di esplicite eccezioni di cui al comma 5 del precedente art. 4. L’esplicita eccezione in tema di assemblea (oltre che di permessi non retribuiti e di diritto di affissione) prevista in tale ultima clausola non è una sorta di infortunio lessicale, ma una soluzione di compromesso (all’interno dello schieramento dei sindacati dei lavoratori) perfettamente spiegabile proprio alla luce della matrice storica dell’accordo interconfederale in discorso. Infatti, la logica unitaria posta a monte dell’accordo poteva comportare un arretramento di spazi di «specifica agibilità sindacale» per quelle associazioni che – essendo stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva e, in quanto tali, già munite del diritto di costituire r.s.a. e, conseguentemente, di indire singolarmente l’assemblea ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, e dell’art. 19, comma 1, lett. b) – avrebbero potuto nutrire più d’una remora rispetto al subentro delle r.s.u., remore superate una volta assicurata la salvaguardia di già acquisite condizioni di miglior favore di origine sia negoziale che legislativa. Non tragga, poi, in inganno il riferimento alle associazioni stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, poiché esso ben si spiegava alla luce del previgente art. 19 legge n. 300 del 1970 che, R.G. n. 3002/13 prima della cit. sentenza n. 231/13 della Corte cost., vedeva ancora l’essere l’associazione firmataria di contratti applicati all’interno dell’unità produttiva come uno dei criteri attributivi del diritto di costituire una propria r.s.a., tale da far godere, grazie al combinato disposto con il successivo art. 20, del diritto (esercitabile anche singolarmente da parte della rappresentanza medesima) di indire l’assemblea. Insomma, il riferimento alle associazioni firmatarie di contratti applicati all’interno dell’unità produttiva è una mera riproduzione del criterio legislativo contenuto nell’art. 19, comma 1, lett. b), dello Statuto dei lavoratori. Ma ora che la sentenza n. 231/13 ha previsto un ulteriore criterio di rappresentatività (non più soltanto l’essere la singola organizzazione firmataria di contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, ma anche il solo aver partecipato alla relativa negoziazione), è del tutto naturale che esso si riverberi pure sull’interpretazione del comma 5 dell’art. 4 cit., che ha lo scopo dichiarato di salvaguardare condizioni di miglior favore maturate in via di contratto collettivo o di disposizione normativa. 2.4. Nessuna delle obiezioni mosse alla dirimente portata interpretativa della clausola di cui al cit. art. 4, comma 5, regge ad un’approfondita disamina. Sotto un profilo strettamente letterale è neutra la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 8 stesso accordo interconfederale, secondo la quale le organizzazioni di cui all’art. 19 cit., firmatarie dell’accordo medesimo o comunque ad esso aderenti, partecipando alla procedura di elezione della r.s.u. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi del medesimo art. 19.R.G. n. 3002/13 Infatti, la clausola può avere tanto il significato di evitare che le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale o che comunque vi aderiscano finiscano, mantenendo proprie r.s.a., con il far proliferare in maniera incontrollata organismi di rappresentanza sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (con sovrapposizione di competenze e sostanziale impossibilità di far funzionare quelle stesse r.s.u. cui pure hanno deciso di partecipare), quanto quello di rinunciare alle prerogative che la legge (v. ad esempio l’art. 20 cit.) riconosce alla singola rappresentanza sindacale (ormai confluita nella r.s.u.). Ma quest’ultima esegesi sostanzialmente collide con il summenzionato art. 4, comma 5, dello stesso accordo interconfederale, così dando luogo ad una insolubile aporia all’interno del medesimo testo negoziale: infatti, non si vede come far convivere la legittimazione ad indire l’assemblea anche in capo alla singola associazione firmataria di contratti applicati all’interno dell’unità produttiva con la rinuncia alle prerogative (compresa quella dell’art. 20) che la legge riconosce alla singola rappresentanza sindacale e, quindi, al sindacato di cui è emanazione. La prima opzione interpretativa, invece, consente di mantenere, sotto un profilo sistematico, quella coerenza interna dell’accordo doverosa in un approccio ermeneutico che rispetti l’art. 1363 cod. civ. Né la clausola dell’art. 4, comma 5, cit. può riferirsi, come pure si è supposto in dottrina, alle organizzazioni «esterne» alla r.s.u., ossia a quelle che, pur munite di rappresentatività (perché firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva o, oggi, perché – anche soltanto – partecipi della relativa negoziazione), tuttavia non facciano parte (per le più svariate ragioni) della r.s.u. presente in azienda.R.G. n. 3002/13 Siffatta esegesi attribuirebbe all’accordo interconfederale 20.12.93 una valenza, appunto, esterna, vale a dire quella di «riservare» il diritto di indire, anche solo singolarmente, l’assemblea (per 3 delle 10 ore annue retribuite), nonché di godere dei permessi retribuiti e del diritto di affissione, alle confederazioni non firmatarie dell’accordo del 20.12.93 e/o alle organizzazioni che, pur aderendo a tali confederazioni firmatarie, nondimeno in concreto restino al di fuori di una o più delle r.s.u. costituite all’interno delle varie aziende. Ma una valenza esterna, proprio perché tale, mal si concilia con un testo avente natura pur sempre negoziale. Infatti, le parti stipulanti dell’accordo interconfederale del 20.12.93 non avrebbero mai potuto riservare diritti (peraltro già esistenti a livello legislativo) a parti non stipulanti, cioè a terzi, perché res inter alios acta, tertio neque nocet neque prodest. Neppure si può dire che l’abbiano fatto in favore delle organizzazioni che, pur aderendo a tali confederazioni stipulanti, nondimeno in concreto siano rimaste al di fuori di una o più delle r.s.u. costituite all’interno delle varie aziende: in realtà l’intero contesto dell’art. 4 cit. è, invece, quello d’una armonizzazione del passaggio da r.s.a. a r.s.u. e delle modalità di mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore, affinché tale passaggio non si risolva in un decremento di prerogative già per altra via acquisite. Neppure convince l’obiezione che, con la ricostruzione qui accolta, il tema dell’indizione di assemblea, prevedendo legittimazioni concorrenti sia della r.s.u. (quale organismo collegiale che delibera a maggioranza) sia della sua singola componente, risulterebbe disciplinato in maniera non coincidente con l’impianto degli artt. 19 e 20 legge n. 300 del 1970: quand’anche ciò fosse, ad ogni modo R.G. n. 3002/13 resterebbe insuperabile il rilievo, già evidenziato fin da Cass. n. 1892/05 cit., che l’autonomia collettiva garantita ex art. 39 Cost. può prevedere prerogative diverse o ulteriori rispetto a quelle riconosciute a livello legislativo, ben potendo anche tracimare dalla relativa cornice di riferimento, con gli unici limiti dell’art. 17 legge n. 300 del 1970 e dell’esistenza d’una effettiva rappresentatività (cfr. Corte cost. n. 492/95 e Corte cost. n. 975/88), limiti che in nessun caso risulterebbero varcati.

Una consistente parte della dottrina interessatasi del tema in oggetto obietta – in estrema sintesi – che l’affermazione di legittimazioni concorrenti (sia della r.s.u. quale organismo collegiale che delibera a maggioranza sia della sua singola componente sindacale) urta contro il principio democratico, necessariamente maggioritario, spezza il legame tra rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacale, riduce la r.s.u. ad una mera sommatoria di distinte rappresentanze associative. È, invece, agevole notare che la limitata eccezione di cui al cit. art. 4, comma 5, non solo non svaluta né snatura la r.s.u., ma neppure pregiudica il principio maggioritario implicitamente evocato dal successivo art. 6, comma 3 (che stabilisce la decadenza della r.s.u. in caso di dimissioni e conseguenti sostituzioni dei relativi componenti in numero superiore al 50% degli stessi), e dall’art. 7 (in forza del quale le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo). In altre parole, ben possono un organismo elettivo come la r.s.u. e il principio di maggioranza convivere con limitate prerogative di singole componenti dell’organismo medesimo. Inoltre, il richiamo dottrinario al principio maggioritario come inscindibile da quello democratico muove, ad avviso di questa Corte Suprema, da una falsa prospettiva. Il principio di maggioranza è sicuramente proprio di quello democratico nel momento decisionale, ma è estraneo al momento del mero esercizio di diritti che non importino decisioni vincolanti nei confronti di altri. Invero, sempre per restare nell’ambito delle libertà sindacali, è sintomatico che, mentre nell’art. 21 legge n. 300 del 1970 si legge che l’indizione di referendum deve essere effettuata «da tutte le rappresentanze sindacali aziendali», nel precedente art. 20, comma 2, la richiesta di assemblea risulta poter essere avanzata «singolarmente o congiuntamente». Non è un caso: il referendum, a differenza da un’assemblea (che può anche limitarsi a mera discussione e confronto), importa sempre un contarsi, una votazione; e il referendum in tanto ha un senso in quanto dia un determinato esito numerico, esito che non può che emergere a maggioranza, conformemente – appunto – al principio democratico. Ma la democrazia, se richiede pur sempre decisioni a maggioranza, al di fuori del momento decisionale presuppone – anzi – il conflitto dialettico (o confronto) degli interessi e delle idee, conflitto pur sempre governato da regole e destinato poi a comporsi in decisioni adottate a maggioranza, ma la cui potenziale fecondità è connaturata alla democrazia medesima. In breve, è proprio l’insistito richiamo (che si legge in larga parte della dottrina) al principio di maggioranza o di democrazia sindacale maggioritaria a dimostrare, invece, che là dove si parli di (mere) assemblee, vale a dire di momenti di confronto che precedono e preparano quelli decisionali propriamente detti, la tutela delle voci singole (ed eventualmente dissenzienti) è irrinunciabile.

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