Sospensione feriale dei termini e istanze di ammissione al passivo

Le Sezioni Unite hanno ribadito, estendendo il principio anche alle procedure apertesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, che, malgrado, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione feriale dei termini, detta sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti da rapporto di lavoro, che, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto degli artt. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e 3 della citata l. n. 742 del 1969 in ragione della materia che ne forma oggetto.

È la sentenza n 10944 del 5.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte di Cassazione)

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