Sospensione dell’esecuzione immobiliare a carico del richiedente l’elargizione di cui alla L. 44/1999.


Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – su ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. – hanno affermato che il g.e. al quale sia trasmesso il decreto del P.M. che, sulla base dell’elenco fornito dal Prefetto, dispone la sospensione dei termini di una procedura esecutiva a carico del richiedente l’elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, non può sindacare né la valutazione del P.M. sulla sussistenza del presupposto della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta, spettando, invece, al g.e. sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del P.M. all’art. 20, comma 7, della l. n. 44 del 1999, sia l’accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e sia la verifica che nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale il provvedimento sospensivo possa spiegare effetti”.

Trattasi della sentenza n. 21854 del 20/09/2017. Ecco il link al sito della Corte per leggere la MOTIVAZIONE.

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