Sequestro dell’automezzo se l’uso è funzionale a commettere il reato di atti persecutori.

L’art 612 bis, 1^ comma, c.p. prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Nel caso analizzato da Cassazione Penale Sezione Quinta nella sentenza n.    1826 pubblicata il 16.1.2017 (udienza del 24.10.2016)  alcuni soggetti avevano sistematicamente utilizzato un autocarro e una macchina parcheggiando in modo tale da impedire che i clienti della persona offesa potessero raggiungere l’esercizio commerciale gestito da quest’ultimo oppure impedendo alla persona offesa di poter parcheggiare nei posti auto di sua proprietà.

Il tutto era stato ripreso da videocamere e, a seguito di denuncia, il GIP aveva emesso ordinanza di convalida di sequestro preventivo d’urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo dell’autocarro e dell’autovettura.

La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza sopra indicata, ha affermato la legittimità del sequestro preventivo dell’automezzo utilizzato per commettere il reato di atti persecutori, in presenza dell’uso reiterato e sistematico di esso, finalizzato a produrre uno degli eventi previsti dalla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Link per leggere la motivazione sul sito della Corte Sent 1826 del 2017

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