Se il figlio maggiorenne abbandona il suo lavoro autonomo non può pretendere il mantenimento dai genitori.

La Cassazione Civile con sentenza con ordinanza 21615 del 19.09.2017 ha fatto  applicazione della giurisprudenza per la quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento
del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento
della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché
il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto
l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete
condizioni per potere essere economicamente autosufficiente,
senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua
scelta ( cfr. Cass. n. 1773/2012; Cass. n. 12952/2016).

Nel caso di specie i genitori avevano aiutato il figlio ad aprire un’attività che poi però era stata da quest’ultimo abbandonata, figlio che poi aveva avanzato  successiva richiesta di assegno di mantenimento verso il padre.

La Corte ha ritenuto che il mantenimento non spettasse considerando gli
sforzi economici del genitore per permettere al figlio di
intraprendere un’attività economica, il mancato sostenimento
degli esami presso la scuola privata, le cui rette erano state
parimenti pagate dal genitore, il successivo abbandono della
casa familiare, nonostante i tentativi del resistente di favorire
la ricostruzione del rapporto.

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