Risarcimento danni da mancata aggiudicazione: criteri.

Dal sito della giustizia amministrativa

Criteri di liquidazione del danno da mancata aggiudicazione

C.g.a. 16 ottobre 2020, n. 934 – Pres. De Nictolis, Est. Gaviano

Risarcimento danni – Contratti della Pubblica amministrazione – Mancata aggiudicazione – Mancato utile – In misura integrale – Quando spetta.

  In tema di domanda di risarcimento danni da mancata aggiudicazione, il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, e che in difetto di tale dimostrazione può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori  (1). 

(1) Il C.g.a. che ricordato che l’art. 1226 cod. civ. configura infatti quello della valutazione equitativa come un criterio di liquidazione residuale (“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare …”). 
D’altro canto, l’art. 124 c.p.a. (“Tutela in forma specifica e per equivalente”), con il disporre che “Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato”, onera specificamente della prova dell’entità del danno la parte ricorrente.  
La giurisprudenza più autorevole insegna, infatti, che il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa, e che in difetto di tale dimostrazione può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori (v. per tutte C.d.S., Ad.Pl., 12 maggio 2017, n. 2, paragr. 41 sub i) e j)). 
Nella fattispecie, non essendo stata fornita la dimostrazione testé detta, l’incidenza dell’aliunde perceptum vel percipiendum è stata determinata equitativamente in via forfetaria, e questo, in concreto, nella misura del 25 % della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante. In ordine al vantato danno curricolare, poi, il rigetto della percentuale ulteriore richiesta si è basato sul richiamo alla giurisprudenza dominante per cui lo stesso può essere riconosciuto solo se specificamente dedotto e provato, dovendo il creditore offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito per il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale.  

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