Rimessione in termine e patteggiamento

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l’imputato, rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado per omessa conoscenza del procedimento, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15-bis della legge citata, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato).

Trattasi della pronuncia n 52274 del 29.9.2016 pubblicata il 7.12.2016.

Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte Motivazione

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