Il D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 164 dell’11.11.2014 all’art. 19 ha stabilito che
Art. 19.
Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione
dei canoni di locazione
1. La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
1 -bis . Nella defi nizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all’articolo 2, comma 1,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modifi cazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria.
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