Ricorso per Cassazione dopo ordinanza ex art. 348-ter cpc: onere di allegare la comunicazione dell’ordinanza.

La Sezione Sesta-Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se il ricorrente abbia l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di allegare di aver ricevuto, e in caso positivo in quale data, la comunicazione dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello pronunciata a norma dell’art. 348-ter c.p.c.
Ciò con ordinanza interlocutoria n. 4738 del 10 marzo 2016. Ecco il link al sito della Cassazione per leggere la motivazione Cass. Civ. 10 marzo 2016 N. 4738 (ord)

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