Regolamento formazione continua degli avvocati

formazioneIl CNF ha pubblicato il 18.9.2015 il nuovo testo del Regolamento n. 6/2014 sulla formazione continua.

Ecco il comunicato inviato dal CNF:

 

“E’ stato pubblicato venerdì 18 settembre sezione del sito REGOLAMENTI CNF ORDINAMENTO FORENSE il nuovo testo del regolamento n. 6/2014 Formazione continua, così come modificato dal plenum del Consiglio nella seduta del 30 luglio 2015, unitamente al nuovo fac simile di domanda di accreditamento.

Le modifiche apportate sono immediatamente operative.

Il nuovo testo tiene conto dei suggerimenti di razionalizzazione/semplificazione, alcuni portati all’attenzione da parte degli Ordini Circondariali; altri rilevati direttamente dalla Commissione Centrale per l’accreditamento e la formazione; altri ancora frutto del costruttivo confronto con i responsabili della formazione territoriale.

In particolare, si è intervenuto sulla competenza ad attribuire crediti formativi, sulla distinzione tra attività di aggiornamento ed attività formative e sulla determinazione dei crediti formativi.

Nel mantenere la distinzione tra attività formative e attività di aggiornamento, il nuovo testo introduce tre livelli di approfondimento formativo (base- avanzato- specialistico) con l’obiettivo di promuovere la qualità dell’attività formativa e corrispondere alle puntuali esigenze degli Avvocati.

E’ stata anche diversamente modulata la possibilità di assolvere l’obbligo formativo attraverso l’autoaggiornamento preventivamente accreditato, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Il nuovo testo specifica che l’obbligo di formazione continua è attuale anche in mancanza di esercizio effettivo della professione per il fatto di essere iscritti all’Albo o elenchi e registri.

Una novità rilevante è quella che prevede la possibilità di ottenere l’attestato di formazione continua, che può essere speso anche nelle informazioni al pubblico. L’attestato può essere richiesto immediatamente anche per le annualità 2015 e 2014 qualora l’avvocato richiedente sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima/annua ed ha valore nei tre anni successivi al rilascio.

Per quanto riguarda la organizzazione del sistema di accreditamento, il nuovo testo riporta un ampio potere di accreditamento degli Ordini, che viene distribuito su base sostanzialmente territoriale, anche per superare alcuni dubbi interpretativi che la pratica aveva sollevato.

Con la lettera di accompagnamento del nuovo testo indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli ordini, il Presidente Mascherin ha evidenziato che “la centralità del principio della libertà di scelta della formazione, teso a consentire all’avvocato la scelta più ampia possibile degli eventi da seguire, in coerenza con le proprie specificità ed i propri fabbisogni formativi, implica un’esigenza di applicazione uniforme della disciplina da parte di tutti gli Ordini”.

Dunque l’ ampliamento di competenza costituisce anche una responsabilità ai Consigli circondariali, chiamati a dare concreta attuazione alla uniformità di giudizio, quale garanzia di parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Il CNF rimane ente titolare dell’accreditamento degli eventi seriali, della formazione volta all’acquisizione ed al mantenimento del titolo di avvocato specialista, per la Formazione a distanza. A questo ultimo proposito, il nuovo testo esclude la necessità di un nuovo accreditamento se è realizzata sulla base di eventi già accreditati. Sarà importante, in questo caso, che il soggetto che la propone si adegui alle note tecniche del CNF per consentire il controllo della partecipazione.

Sempre nell’ottica di una semplificazione, oltre che doveroso riconoscimento delle competenze dell’Ente, è previsto che la Cassa di previdenza Forense possa organizzare eventi formativi in materia previdenziale accreditandoli in autonomia.

Per rendere più agevole il sistema di accreditamento, il nuovo testo esemplifica gli eventi classificabili ai fini della formazione ed ai fini dell’aggiornamento, senza pretesa di esaustività. Interviene inoltre sui criteri di determinazione dei crediti formativi in base agli eventi chiarendo che per gli eventi di aggiornamento della durata di una intera giornata o più giornate il Coa attribuisce da n. 2 a n. 12 CF.

La procedura di accreditamento da parte dei Coa può essere assolta ( e dunque non obbligatoriamente) anche attraverso le Commissioni locali”.
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