Questioni in tema di riserva di impugnazione: sentenza definitiva o non definitiva

La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 6624 del 09/03/2020 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sollevando una questione di diritto in tema di impugnazioni, nell’ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti; in particolare, ha chiesto una nuova considerazione della questione relativa ai criteri per l’individuazione della natura definitiva o meno della sentenza, agli effetti della riserva di impugnazione differita, ove sussista un contrasto tra gli indici di carattere formale (nella specie tra la qualificazione del provvedimento come non definitivo, la separazione del giudizio e la contestuale pronuncia sulle spese). L’ordinanza sollecita, altresì, la verifica delle soluzioni in relazione alla specifica materia dei giudizi di scioglimento delle comunioni, per i quali prospetta l’ipotesi dell’opportunità di adottare una soluzione non in linea con l’orientamento consolidato che attribuisce rilevanza al criterio dell’apparenza e dell’affidamento del terzo.

Ecco il link per leggere l’ordinanza sul sito della Corte

Rileva la Corte:

5. Rileva il Collegio che sul dibattuto tema concernente la corretta individuazione della natura definitiva o meno della sentenza emessa, ai fini dell’individuazione del regime di impugnazione applicabile, e specificamente della possibilità o o meno per la parte di poter proporre impugnazione differita, le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di intervenire. Infatti, già Cass. S.U. n. 1577/1990, nel risolvere il contrasto venutosi a creare, tra le decisioni favorevoli ad un approccio cd. sostanzialista e quelle propense ad una soluzione cd. formalista, affermò che nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d’impugnazione differita (artt. 340 e 361 cod. proc. civ.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell’art. 279 secondo comma n. 5 cod. proc. civ., e non provveda sulle spese relative alla domanda od alle domande decise, rinviando all’ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la defìnitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e quindi necessariamente implica la separazione medesima (in una fattispecie nella quale il giudice di appello, a fronte di una sentenza del Tribunale riferita come “non definitiva” aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la stessa, a seguito di riserva di gravame, facendo prevalere il contenuto sostanziale della medesima, che deponeva, a suo avviso, per la definitività). Atteso che all’interno della Corte era rimasto latente un contrasto, la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 711 del 1999 e la coeva n. 712 del 1999, hanno confermato la soluzione già espressa, ribadendo che è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279, comma secondo n. 5 cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio. Tale soluzione è stata poi vieppiù confermata da Cass. S.U. n. 9441/2011 che ha ribadito che in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio, estendendo la prevalenza del criterio formale di identificazione anche nel caso di pronunce declinatorie della giurisdizione, evidenziandosi l’esigenza di tutela dell’affidamento della parte, ingenerato proprio dalla presenza di indici di carattere formale ( in senso conforme nella giurisprudenza successiva, che ha mostrato poi formale adesione ai principi espressi, Cass. n. 28467/2013, nonché Cass. n. 16829/2016).

6. Emerge quindi che proprio al fine di riaffermare l’esigenza di una verifica di carattere formale, sono stati individuati nel provvedimento di separazione e nella liquidazione delle spese degli elementi, appunto formali, idonei ad esplicitare all’esterno il reale intento del giudice che aveva pronunciato la sentenza. Tuttavia, e pur ribadendosi la necessità di dover prestare adesione all’approccio formale alla risoluzione del problema, la decisione in ordine alle spese ovvero la separazione delle cause, appaiono effettivamente risolutive ai fini della risposta all’interrogativo circa la qualificazione della sentenza nei soli casi in cui risulti però mancante una formale qualificazione da parte dello stesso giudice. Nel caso in esame, sebbene all’ordinanza che disponeva per la prosecuzione del giudizio non possa attribuirsi idoneità a risolvere il dubbio in ordine alla qualificazione giuridica della pronuncia adottata, trattandosi di provvedimento che andava emesso in ogni caso, si rinviene però una espressa qualificazione del Tribunale che ha fatto precedere il dispositivo dall’affermazione secondo cui stava non definitivamente pronunciando. Ma è vero che a tale espressione qualificatoria è stata poi fatta seguire la liquidazione delle spese, sicchè si pone il problema di stabilire in caso di contrasto tra indici di carattere ttrmale di segno opposto, quale tra gli stessi sia destinato a prevalere. Ed, invero, se nella vicenda decisa dalle Sezioni Unite del 1990 alla qualificazione formale del giudice, che aveva adottato la formula della “sentenza non definitiva” non si contrapponeva alcuna diversa indicazione di carattere formale, non essendosi provveduto a liquidare le spese né a separare le cause, la contemporanea esistenza nella decisione di elementi connotati da contraddittorietà e di carattere entrambi formali, impone di interrogarsi se debba prevalere l’espressa qualificazione data dal giudice alla propria decisione, rendendo quindi recessivi i diversi indici formali della liquidazione delle spese e della separazione delle cause, destinati quindi ad un ruolo sussidiario ed idonei a risolvere il dubbio solo in assenza di un’espressa manifestazione del giudice, ovvero se debba pervenirsi ad una soluzione di segno opposto (risultando invero problematico ipotizzare dei criteri alternativi che possano permettere di attribuire di volta in volta prevalenza all’uno o all’altro degli indici formali, con il concreto pericolo che possano riaffiorare le tesi cd. sostanziali al fine di stabilire quale dei due elementi sia destinato a prevalere). Risulta poi evidente che, solo a seguito della individuazione del criterio destinato a prevalere diviene possibile individuare i rimedi per elidere la contraddittorietà nascente dalle contrastanti indicazioni contenute nella decisione, atteso che, ove si ritenga prevalente la qualificazione formale data dal guidice, si paleserebbe come erronea la liquidazione delle spese di lite, legittimandosi quindi la denuncia con gli ordinari mezzi di gravame dell’errore commesso nell’avere regolato le spese, in mancanza di una statuizione di carattere definitivo, mentre laddove si attribuisca prevalenza alla liquidazione delle spese, la diversa qualificazione operata dal giudice sarebbe irrilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per le impugnazioni, risolvendosi in un vero e proprio errore materiale, eventualmente suscettibile di correzione.

7. Va peraltro segnalato che nella giurisprudenza di questa Corte non sono mancate vicende nelle quali è stato valorizzato ai fini qui in esame il principio dell’apparenza, dandosi priorità alla qualificazione del giudice, avendo la decisione n. 29829/2011, in un caso speculare a quello in esame, cassato la sentenza impugnata che aveva, erroneamente, escluso di poter attribuire natura non definitiva alla sentenza con cui il giudice di primo grado, dichiarata la riferibilità di una scheda testamentaria al “de cuius”, senza nulla disporre circa lo scioglimento della comunione relativa ai beni ereditari, aveva ordinato la rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione delle operazioni divisionali, e scelto consapevolmente altresì di qualificare la sentenza stessa come non definitiva, rilevando che tale scelta aveva ingenerato nelle parti il ragionevole convincimento in ordine all’effettiva sussistenza di detta natura ed all’ammissibilità della riserva di impugnazione. In motivazione si è, condivisibilmente, sottolineato che la consapevole scelta del giudice di qualificare la sentenza come non definitiva, aveva in tal modo ingenerato nelle parti il ragionevole convincimento in ordine alla effettiva sussistenza di detta natura ed alla ammissibilità della riserva di impugnazione, evidenziandosi come tale soluzione fosse imposta altresì dal principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui “al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento” (Cass., S.U., n.390 del 2011). Sempre, in tale prospettiva va richiamato poi quanto affermato in altro precedente di questa Corte (Cass. n. 7243/2017) che ha ritenuto che la sentenza che decide sulla querela di falso incidentale è di regola definitiva poichè conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto l’accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro detto principio deve essere bilanciato con quelli dell’apparenza e della tutela dell’affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all’esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione.

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