Quattro decreti legge cd. “Ristori” confluiti in un’unica legge

Il D.L. 28.10.2020 n. 137è legge. Dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato il testo che assembla i contenuti dei quattro decreti “Ristori” , abrogando gli ultimi tre i decreti legge n. 149, n. 154 e n. 157 (Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater), dei quali fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.

Sulla Supplemento n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24.12.2020 é stata infatti pubblicata la legge 18 dicembre 2020 n. 176 nonché il testo del D.L. 28.10.2020 n. 137 coordinato con la legge di conversione.

In materia di giustizia rilevano gli articoli dal 23 al 31 ter.

Art. 23.
Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 23 -bis
Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 23 -ter
Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 24.
Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 25.
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo

Art. 26.
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica

Art. 27.
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

Art. 28.
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

Art. 29.
Durata straordinaria dei permessi premio

Art. 30.
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare

Art. 31 -ter
Differimento dell’entrata in vigore della class action 1. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole: «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi».

Ecco i testi ufficiali

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