Promemoria termini esecuzioni immobiliari (aggiornato febbraio 2019)

Termini aggiornati alla riforma di cui all’art. 18 DL 132/2014 conv. con L. 162/2014   (art. 557 cpc) e poi aggiornati all’art. 4 del D.L. 14.12.2018 n. 135 (cd. decreto semplificazioni) convertito con L. 11.2.2019 n. 12

1) Entro 15 gg dalla riconsegna dell’atto da parte dell’UNEP iscrivere a ruolo con le attestazioni di conformità (deposito di NIR come atto principale + titolo + precetto + pignoramento) (la nota di trascrizione la si può depositare anche dopo appena la Conservatoria la restituisce) (art. 557 cpc)

2) Entro 45 gg dal pignoramento depositare istanza di vendita (art. 497 cpc). (attenzione detto termine si computa dal giorno del pignoramento e non dal giorno in cui il pignoramento viene ritirato presso l’UNEP)

3) Entro 60 gg dal deposito dell’istanza di vendita depositare relazione notarile (art. 567 cpc) (possibile proroga su richiesta per una sola volta e per massimo 60 gg)

4.1) Prima del deposito della relazione notarile ex art 567 c.p.c. notificare al debitore l’atto di cui al punto 4.2 che segue (termine prudenziale desumibile implicitamente dal termine di cui al punto che segue e considerando che il GE potrebbe TEORICAMENTE emettere il decreto di fissazione dell’udienza ex art 569 c.p.c. il giorno stesso in cui viene depositata la relazione notarile – udienza che deve tenersi non oltre 90 gg dal decreto che la fissa-) (NELLA PRATICA SI STARA’ IN TEMPO A FARE LA NOTIFICA ANCHE DOPO IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA EX ART 569 C.P.C. IN QUANTO IL GIUDICE DEVE COMUNQUE NOMINARE L’ESPERTO STIMATORE E DARGLI UN TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE) 

NB si applica solo alle procedure iniziate dopo il 13.02.2019 ex art. 4, comma 4, D.L. 135/2018 e art. 1, comma 4, L. 12/2019)

4.2) Almeno 30 giorni prima della  udienza ex art. 569 c.p.c. (e cioé dell’udienza fissata per disporre la vendita) depositare atto sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al  debitore esecutato nel quale é indicato l’ammontre del residuo credito per cui si procede comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza (in mancanza di questo atto agli effetti della liquidazione della somma di cui all’art. 495 c.p.c.  – conversione del pignoramento – il credito resta definitvamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento maggiorato dei soli interessi legali e delle spese successive).

NB si applica solo alle procedure iniziate dopo il 13.02.2019 ex art. 4, comma 4, D.L. 135/2018 e art. 1, comma 4, L. 12/2019)

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