Processo civile e gratuito patrocinio: la nomina di un secondo difensore fa cessare il beneficio.

Nel processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; del pari, ove tale ammissione sia stata già concessa, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia.

Lo ha confermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con Sentenza n. 1736 del 27/01/2020.

Ecco il link per leggerla sul sito della Corte

Questo è il passo decisivo della motivazione:

“2. Sul tema questa Corte non si è ancora pronunciata e vi sono unicamente decisioni di merito (si segnalano al riguardo Tribunale Trapani, 9 giugno 2005, secondo cui “il principio desumibile in via generale dall’art. 80 d.p.r. 115/2002 e ribadito per il processo penale dall’art. 91 d.p.r., deve essere esteso al processo civile, con la conseguenza che la presenza di altro avvocato, al quale mai è stato revocato il mandato, e che ha svolto la sua attività fino alla definizione del procedimento, rende fin dall’inizio superflua la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e impone il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore a carico dell’erario” e Tribunale Milano, 5 maggio 2015, per cui “se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, più di un avvocato, l’ammissione stessa deve essere revocata dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito patrocinio”). Numerose sono invece state le pronunzie della sezione lavoro di questa Corte in relazione agli artt. 11 e seguenti della legge n. 533 del 1973, che avevano introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le cause di lavoro e di previdenza sociale. La maggioranza sottolineava che poiché la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dall’art. 34 del r.d. n. 3282/1923 per la parte che si fosse avvalsa per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non era stata abrogata dalle disposizioni della legge n. 533/1973, decadeva dal beneficio del patrocinio la parte che, dopo la nomina del difensore d’ufficio, fosse stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia (così Cass. 5007/1981, Cass.5168/1979, Cass. 4585/1977, Cass. 1734/1979, Cass. 5379/1977; si veda anche Cass. 1348/1980, secondo cui doveva “negarsi la liquidazione a carico dello Stato delle competenze e degli onorari spettanti al difensore nominato di ufficio, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 533/1973, quando la parte ammessa al gratuito patrocinio sia stata assistita anche da un difensore di fiducia”). Cass.6094/1979 sottolineava invece che, ove la parte ammessa al beneficio avesse nominato altresì un difensore diverso da quello assegnato dal giudice, era “compito del giudice del merito accertare in punto di fatto se, successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio suddetto, la parte abbia continuato ad avvalersi non soltanto di tale difensore d’ufficio, ma anche dell’altro” ed in tale ipotesi doveva “ritenersi intervenuta la rinuncia al beneficio, rimanendo invero con ciò dimostrata, non tanto la cessazione dello stato di non abbienza, quanto piuttosto la volontà della parte stessa di non avvalersi, come mezzo necessario e sufficiente per la propria difesa, del patrocinio d’ufficio” (in termini analoghi Cass. 3406/1979 e Cass. 2795/1979). 3. Il d.p.r. n. 115/2002, nell’introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi (siano penali, civili, amministrativi, contabili e tributari), ha affrontato il tema all’art. 91, che rubricato “esclusione dal patrocinio”, dispone che l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”. La disposizione – a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Livorno – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi. Che la disposizione sia espressione di un principio generale lo si ricava dalla lettura delle disposizioni generali del d.p.r. 115/2002, in particolare dall’art. 80, secondo cui “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore. Dal combinato disposto dei menzionati articoli deriva che l’ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore, unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 del d.p.r. (illogico al riguardo è il ragionamento del Tribunale di Livorno, secondo cui dagli artt. 80 e 85 si ricaverebbe la possibilità per l’ammesso al patrocinio di nominare più difensori, ferma la liquidabilità di un unico compenso). Né al riguardo assume rilievo la mancata estensione dell’art. 91 d.pr. 115/202 al collaboratore di giustizia affermata da Cass. 22965/2011, avendo, come sottolinea la pronuncia, l’assistenza legale del collaboratore di giustizia condizioni proprie e differenti rispetto a quelle del patrocinio a spese dell’erario, che ne legittimano la diversità di disciplina riguardo al profilo in esame. D’altro canto – come deduce il ricorrente – obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al processo civile. Considerata la novità della questione, il Collegio ritiene pertanto di enunciare, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.”.

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