Patteggiamento e verifica della legalità del bilanciamento delle circostanze

Con Sentenza n. 12691/2019 (ud. 10/10/2018 deposito del 21/3/2019) la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di patteggiamento, oltre al giudizio di congruità della pena, da compiersi sul risultato finale dell’accordo, il giudice è tenuto ad effettuare la verifica della legalità di quest’ultimo anche nella parte relativa al procedimento di computo derivante dal riconoscimento di circostanze e dall’eventuale giudizio di bilanciamento, dal momento che la valutazione della correttezza dell’applicazione e della comparazione delle stesse determina l’obbligo di verificare che siano conformi ai criteri legali i corrispondenti aumenti e diminuzioni di pena.

Rileva la Corte in motivazione: “Benché la valutazione di congruità della pena concordata dalle parti debba essere compiuta dal giudice in relazione alla pena finale, cioè con riferimento al risultato finale dell’accordo (cfr. Sez. 4, n. 4382 del 28/09/2000, Del Noce, Rv. 217696 – 01; conf. Sez. 4, n. 8151 del 10/01/2001, Poidomani, Rv. 218995 – 01; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 52261 del 28/10/2016, Ben Mohamed Salh, Rv. 268642 – 01), indipendentemente dai singoli passaggi interni di computo, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009; Fontana, Rv. 244582 – 01), tanto che è stata affermata l’irrilevanza degli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 18/01/2006, Federico, Rv. 233185 – 01; conf. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151 – 01; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217 – 01; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850 – 01), ritiene, tuttavia, il Collegio che, oltre al giudizio di congruità della pena, da compiere sul risultato finale dell’accordo, di quest’ultimo debba essere anche verificata la legalità, anche nella parte relativa al procedimento di computo, nel senso che la necessità della verifica della correttezza della applicazione e comparazione delle circostanze (imposta dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), determina anche l’obbligo di verificare che i corrispondenti aumenti e diminuzioni di pena siano conformi ai criteri legali. L’obbligo di verifica della correttezza della applicazione e della comparazione delle circostanze, di cui all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., non attiene, infatti, solamente alla loro configurabilità, ma, proprio alla luce del riferimento testuale al giudizio di comparazione, implica anche la necessità della verifica della legalità degli eventuali aumenti o diminuzioni di pena disposti per effetto del loro riconoscimento e all’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento: il riferimento al giudizio di comparazione in termini di correttezza e non di congruità, come per la pena, determina la necessità di verificare la legalità (in tal senso dovendo intendersi il riferimento alla correttezza della applicazione) della applicazione delle circostanze e della loro comparazione, dunque non solo la loro configurabilità, ma anche la correttezza, cioè la conformità ai criteri legali, degli aumenti disposti per effetto della loro applicazione, anche se concordati dalle parti. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, recependo l’accordo delle parti, ha applicato un aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 291 ter, comma 1, d.P.R. 43/1973 di un anno, superiore a un terzo della pena base di due anni di reclusione, in violazione del disposto dell’art. 64, comma 1, cod. pen., che consente l’aumento di pena per le aggravanti fino a un terzo quando, come nel caso in esame, la relativa misura non è determinata dalla legge. Ne consegue, alla stregua di quanto osservato, a proposito della necessità di verificare anche la legalità degli aumenti di pena disposti per effetto del riconoscimento di circostanze aggravanti, indipendentemente dal fatto che essi siano stati oggetto del concordato di pena, la sussistenza della violazione di legge penale denunciata dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, essendo stata applicata la pena richiesta dall’imputato ma all’esito di un procedimento di computo non corretto”

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