Particolare tenuità del fatto e precedenti di polizia.

Cassazione Penale Quarta Sezione

Sentenza n. 51526 ud. 04/10/2018 – deposito del 15/11/2018

CAUSE DI NON PUNIBILITA’ – Non procedibilità per particolare tenuità del fatto – Presupposto ostativo del comportamento abituale – Rilevanza di denunce e precedenti di polizia – Esclusione – Conseguenze – Indicazioni

La Quarta Sezione ha affermato che, ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto.

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