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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110 sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli …
E’ stata pubblicata sulla GU Serie Generale del 5.5.2023 n. 104 ed entra in vigore il 20.5.2023 la LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”. Per gli …
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principî: «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce …
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La Prima Sezione Civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 3323 del 19.2.2016 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente l’ammissibilità dell’intervento “ad adiuvandum” di un’associazione esponenziale dei consumatori/risparmiatori in un giudizio individuale, promosso da una pluralità di essi per denunciare la lesione di diritti riconosciuti dalla legge in virtù dell’asimmetria informativa e contrattuale caratterizzante il loro rapporto con l’intermediario finanziario.
Ecco il link al l’ordinanza sul sito della Corte di Cassazione
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 2951 del 16.2.2016 ha fissato due importanti principi di diritto in tema di titolarità attiva o passiva del diritto controverso.
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Le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
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La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull’attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ecco il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione
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Breve intervista su IusLaw Radio sullo sviluppo del Gruppo facebook PCT processo civile telematico (é il secondo intervento, dal minuto 10:18)
Ecco il link
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/intervista-sul-gruppo-fbk-pec-su-iuslaw-radio/
In tema di attestazioni di conformità nel processo civile telematico si sono avuti importanti cambiamenti sia dopo il D.L. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015 sia poi a seguito dell’emanazione da parte del DGSIA delle nuove Specifiche tecniche previste dall’art. 16 undecies del D.L. 179/2012 quale introdotto dalle norme del 2015, Specifiche tecniche emanate il 28.12.2015 ed entrate in vigore il 9.1.2016 (in altro articolo sono state pubblicate tali Specifiche e illustrate le novità dalle stesse apportate).
Il file con le attestazioni aggiornato è nella sezione PCT del presente sito.
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/le-attestazioni-di-conformita-nel-pct-aggiornate-a-gennaio-2016/
L’Ufficio del Massimario – Settore Penale della Corte di Cassazione con Rel n. III/01/2016 del 2 febbraio 2016 ha commentato le recenti novità legislative in tema di depenalizzazione introdotte con il D.Lvo 15 gennaio 2016 n. 7 ed il D.Lvo 15 gennaio 2016 n. 8 pubblicati nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 ed entrati in vigore il 6 febbraio 2016.
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Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/la-cassazione-commenta-la-depenalizzazione/
L’Ufficio del Massimario – Settore Penale della Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato in data 28.01.2016 sul sito della Corte una repertorio ragionato sugli orientamenti delle Sezioni penali nel corso del 2015.
L’opera é divisa in quattro parti: la prima (da pag. 21 a pag. 271) riguardante le questioni di diritto sostanziale, la seconda (da pag. 272 a pag. 377) sulla legalità della pena, la terza (da pag. 378 a pag. 641) le questioni di diritto processuale, la quarta parte sulle confische (da pag. 642 a pag. 717).
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Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/corte-di-cassazione-penale-rassegna-anno-2015/
La Quinta Sezione penale, nel respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. contenuta nella memoria difensiva presentata tardivamente, ha implicitamente escluso che la Corte di cassazione possa rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 comma 2 cod. proc. pen., la sussistenza della particolare tenuità del fatto. Trattasi della sentenza n. 3963 pubblicata il 29.01.2016
Il link alla motivazione sul sito della Suprema Corte è all’inizio di questo articolo.
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/la-cassazione-non-puo-applicare-dufficio-lart-131-bis-c-p/
L’Ufficio del Massimario – Settore Civile della Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato in data 28.01.2016 sul sito della Corte una repertorio ragionato sugli orientamenti delle Sezioni civili nel corso del 2015.
L’opera é divisa in due volumi: il primo (da pag. 1 a pag. 599) riguardante i principi di diritto sostanziale ed il secondo (da pag. 600 in poi) i principi di diritto processuale.
Download (PDF, 6.62MB)
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/cassazione-civile-rassegna-anno-2015/
Il dubbio se lo pone anche la Corte di Cassazione tant’é che la Seconda Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 25529 del 18.12.2015 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione dell’iscrizione a ruolo delle cause d’appello “con velina”: se ne derivi l’improcedibilità o una nullità sanabile; se per l’eventuale sanatoria basti la costituzione dell’appellato o necessiti il deposito dell’atto originale; se il deposito debba avvenire entro la prima udienza o possa seguire nel corso del giudizio.
Di seguito la motivazione del provvedimento direttamente sul sito della Suprema Corte
Cass. Civ. Sez. II 18.12.2015 n. 25529 ord.
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/iscrizione-a-ruolo-dellappello-con-velina-e-valida-o-no/
La Prima Sezione, con ordinanza 1611 del 28.01.2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, tuttora oggetto di contrasto, riguardante la validità, o meno, della notificazione dell’atto di appello eseguita, ex art. 330 c.p.c., al difensore della controparte costituita, ancorché quest’ultimo risulti precedentemente cancellato dall’Albo degli avvocati.
La motivazione sul sito della Suprema Corte seguendo il link sottostante
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/validita-della-notifica-dellappello-a-difensore-cancellato-dallabo-la-parola-alle-sezioni-unite/
Con sentenza n. 1914 del 02/02/2016 le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello adottata ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri della stessa costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, compatibilità che non sussiste ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo d’appello attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico”, ponendosi, eventualmente, solo un problema di motivazione.
La motivazione sul sito della Corte segundo il seguente link
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/ordinanza-ex-art-348-ter-c-p-c-e-sua-ricorribilita/
La Sezione Lavoro ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza, o meno, dell’obbligo del lavoratore, una volta cessato il rapporto di lavoro, di avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che trovano titolo nella fine del suddetto rapporto, con conseguente integrazione, o meno, di un’ipotesi di abuso sanzionabile con l’improponibilità delle domande successive.
Lo ha deciso la Quarta Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 1251 del 25/01/2016 di cui potete leggere la motivazione seguendo il link seguente che collega al sito della Cassazione
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/cessato-il-rapporto-di-lavoro-iniziano-le-pretese-creditorie/