Dichiarazioni raccolte dal GD e utilizzabilità nel dibattimento penale

fallimentoCorte di Cassazione

Quinta sezione penale

Sentenza n. 27898 ud. 28/04/2016 – deposito del 06/07/2016

La Quinta Sezione ha affermato che è legittimo l’inserimento nel fascicolo del dibattimento, come documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni raccolte dal Giudice Delegato nella procedura fallimentare.

Link alla motivazione

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Reformatio in peius, decisivita’ delle prove, mancata rinnovazione.

imageImportante sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione e cioè la sentenza n. 27620 ud. 28/04/2016 depositata il 06/07/2016.

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In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd. decreto banche

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 2.7.2016 é stata pubblicata la L. 30 giugno 2016 n. 119 che ha convertito con modificazioni il D.L. 3 maggio 2016 n. 59.

Segue il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione tratto dalla stessa Gazzetta Ufficiale.

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Intercettazioni con il captatore informatico

 

imageMEZZI DI RICERCA DELLA PROVA – INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI – IN GENERE – INTERCETTAZIONI AMBIENTALI – ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI TRAMITE VIRUS INFORMATICO – ATTIVAZIONE DEL MICROFONO DI APPARECCHIO TELEFONICO SMARTPHONE – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con sentenza n. 26889 pubblicata l’1.7.2016 hanno stabilito importanti principi in tema di intercettazioni tramite virus informatico.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra presenti, eseguite per mezzo dell’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (personal computer, tablet o smartphone), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:
– deve escludersi la possibilità di compiere intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 614 cod. pen., con il mezzo indicato in precedenza, al di fuori della disciplina derogatoria per la criminalità organizzata di cui all’art. 13 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non potendosi prevedere, all’atto dell’autorizzazione, i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico verrà introdotto, con conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto del presupposto, previsto dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., che in detto luogo «si stia svolgendo l’attività criminosa»;
– è invece consentita la captazione nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., pure se non singolarmente individuati e se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, secondo la previsione dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991;
– per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

Ecco il link al sito della Cassazione per leggere la motivazione Cass 26889 del 2016

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Convegno Avezzano 8 luglio 2016

Giustizia-in-movimento-locandina

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Errori nella dichiarazione dei redditi ed emendabilita’

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili

Sentenza n. 13378 del 30/06/2016 Tributi 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ERRORI OD OMISSIONI – EMENDA – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – TERMINE – DANNO DELLA P.A. O DEL CONTRIBUENTE – DIFFERENZA – ISTANZA DI RIMBORSO – POSSIBILITÀ – TERMINE – OPPOSIZIONE IN SEDE CONTENZIOSA – POSSIBILITÀ.

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno della P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

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Giudice dell’esecuzione e abolitio criminis

img_1436Con sentenza n. 26259 ud. 29/10/2015 – depositata il 23/06/2016 – in tema di esecuzione penale le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di revocare per abolitio criminis una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero irregolare per il reato di cui all’art. 6, terzo comma, T.U. Imm., dopo le modifiche apportate a tale articolo dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle Sezioni Unite nel senso che soggetto attivo del reato può ormai essere il solo straniero regolarmente soggiornante (cfr. Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, Alacev), hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchè l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione».

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Rilievo officioso della nullità 

imageIl rilievo officioso della nullità contrattuale, da parte del giudice di legittimità, non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale, ma investe anche quella di risarcimento danni, per inadempimento contrattuale, proposta in via autonoma rispetto ad esse.
Lo sostiene la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 12996 pubblicata il 23 giugno 2016 (cliccando qui si puo’ leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass 12996-2016 ).

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Prelazione agraria: il regime della denuntiatio.

imageLa Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n . 12883 del 22.06.2016 ha statuito che il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli artt. 1326 e 1329 c.c. e la “denuntiatio” non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione della proposta.
A questo link si può leggere la motivazione presente sul sito della Corte Cass Civ 12883 del 2016

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PCT: in Cassazione per il momento solo istanze non incidenti sul processo

Cassazione sitoSul sito della Suprema Corte il 15.6.2016  é apparso il seguente messaggio del Primo Presidente:

Presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall’art. 16 bis comma 6 D.L. 179 del 2012 convertito in legge 221 del 2012 ed in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’art. 16 bis comma 1 bis del medesimo D.L.
E’ invece ammesso il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esemplificativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite). La copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed è inserita nel fascicolo”.

 

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Certificati anagrafici: niente bolli per l’avvocato che li richiede

imageIl Ministero dell’Interno con circolare del  9 giugno 2016 n. 9 si è adeguato a quanto disposto a seguito di interpello dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n 24/E del 18.4.2016 secondo cui i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso di notifica degli atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, in quanto funzionali al procedimento giurisdizionale.

Qui sotto è riportata la circolare del Ministero dell’Interno  09 giugno 2016, n. 9, mentre la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sopra citata è stata già pubblicata su questo sito qui https://www.studiodipietro.it/?p=1573

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Responsabilità dell’avvocato per proposizione di appello tardivo

imageIn caso di tardiva proposizione dell’appello avverso sentenza di condanna a pena detentiva, l’avvocato è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale cagionato al proprio assistito, consistito nell’impossibilità, per quest’ultimo, di fruire di una diminuzione della pena comminata grazie al cd. “patteggiamento in appello”, dovendo, tuttavia, tale pregiudizio liquidarsi non in applicazione della disciplina prevista per la riparazione da ingiusta detenzione, bensì in via equitativa.

Il principio di diritto e’ stato stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Terza Civile con n. 12280 pubblicata il 15.06.2016 di cui si può leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte cliccando il link che segue

Cass Pen 12280-2016

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