E’ stato pubblicatonella GU del 7.8.2023 il Decreto del Ministro della Giustizia 1.8.2023 recante: Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese …
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2023, n. 187, il Decreto del Ministero della Giustizia del 7 agosto 2023 n. 110 sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli …
E’ stata pubblicata sulla GU Serie Generale del 5.5.2023 n. 104 ed entra in vigore il 20.5.2023 la LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”. Per gli …
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principî: «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce …
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Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’appello che, derubricando il reato, individui una pena base di entità maggiore rispetto a quella stabilita per l’originaria ipotesi di reato, purchè venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella inflitta dal giudice di primo grado.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione Seconda Sezione Penale con sentenza 33563 pubblicata l’1.8.2016 (udienza 14.7.2016).
Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Corte
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Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla rilevanza delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella edittale e di quelle ad effetto speciale nella determinazione del limite edittale previsto dall’art. 168 bis, comma 1, cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che “Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.
Trattasi della sentenza 36272 depositata l’1.9.2016. Segue il link per leggere la motivazione sul sito della Corte
Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/ancora-sulla-messa-alla-prova/
Le Sezioni Unite, definendo questione di massima, con sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016, hanno stabilito che la costituzione dell’appellante avvenuta tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale della citazione non determina l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l’appello diviene improcedibile.
Ecco il link al sito della Cassazione per leggere la motivazione
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.7.2016 serie generale n. 175 é stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144 recante “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.
Il decreto é entrato in vigore il 29.7.2016 e lo resterà fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti all’art. 1, comma 28, della L. 20.5.2016 n. 76.
Ecco il testo del decreto
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Con sentenza n 31668 depositata il 21 luglio 2016, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.Ecco il link per leggere la motivazione Cass Pen 31668-2016
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La Prima Sezione Civile della Corte ha ritenuto la compatibilità con l’ordine pubblico interno del matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi.
Trattasi della sentenza n. 15343 pubblicata il 25.07.2016. Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass. civ 15343 del 2016
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Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, ed alla competenza in unico grado della corte di appello operante in materia di indennità di esproprio, le controversie relative alla determinazione degli indennizzi previsti in caso di adozione di provvedimento di “acquisizione sanante” ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, incluse le somme dovute per il periodo di occupazione senza titolo del bene – a norma del comma 3 di detto articolo – nella misura del 5 per cento annuo del valore venale dello stesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili con sentenza pubblicata il 25 luglio 2016 n . 15283. Di seguito il link per leggere la motivazione Cass Civ 15283 del 2016
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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14188 del 12.7.2016, rimeditando un proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che la responsabilità precontrattuale (nella specie, della P.A.) non abbia natura extracontrattuale, ma debba correttamente inquadrarsi nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Ecco il link per la motivazione sul sito della Corte Cass Sez. I 14188 del 2016
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Importante pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione in tema di notificazioni é rappresentata dalla sentenza n. 14594 del 15.7.2016 che sul campo pratico ha risvolti notevolissimi.
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Simpatica sentenza della Cassazione Civile, la N. 14251 del 12.7.2016.
Il caso è quello di un cittadino che si era vista applicata una sanzione amministrativa perché in un cassonetto presso il cimitero, dentro una busta di plastica, erano stati ritrovati documenti a lui riconducibili. Ciò dunque in violazione della normativa che disciplina la raccolta porta a porta dei rifiuti, visto che il soggetto abitava in tutt’altra zona della città.
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Simpatica sentenza della Cassazione Civile la N. 14251 del 12.7.2016.
Il caso è quello di un cittadino che si era vista applicata una sanzione amministrativa perché in un cassonetto presso il cimitero, dentro una busta di plastica, erano stati ritrovati documenti a lui riconducibili. Ciò dunque in violazione della normativa che disciplina la raccolta porta a porta dei rifiuti, visto che il soggetto abitava in tutt’altra zona della città.
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Per le aperture di credito fino alla data dell’1.1.2010 si era posto il problema se, nella verifica del superamento del tasso soglia usura, nel calcolo del TEG andasse computata anche la CMS. Discussioni non risoltesi a seguito del D.L. 185/2008 convertito con legge 2/2009, che all’art. 2 bis stabilisce che “……………….il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“. A fronte di una giurisprudenza che, richiamando alcune sentenze della Cassazione penale, ha considerato tale norma come meramente interpretativa, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che per tutto il periodo antecedente alla disciplina di cui alla L. 2/2009 la CMS va esclusa nel calcolo del TEG (da ultimo Trib. Palermo 17.2.2016 n. 992 in expartecreditoris.it; Corte di Appello di Milano 12.01.2016 n. 52 in expartecreditoris.it; Trib. Modena 3.2.2016 n. 250 in Redazione Giuffré; Tribunale Rovigo dott.ssa P. Cossu 11.3.2015 in expartecreditoris.it; Tribunale Varese 10.4.2015 n. 194 in expartecreditoris.it; Tribunale di Lecco 7.8.2015 n. 602 in expartecreditoris.it).
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