Notifiche a mezzo posta: attenzione alla CAD.

Come tutti sappiamo la Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD,  è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall’agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro; pertanto il plico è stato depositato presso l’ufficio postale ove l’interessato potrà ritirarlo.
Nella su raccomandata l’agente postale comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario, e lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale.
Il plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale viene restituito al mittente decorsi sei mesi dalla comunicazione, durante i quali il destinatario può effettuare comunque il ritiro presso l’ufficio postale.
La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, invece, sarà restituita al mittente decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD che coincide con il giorno di deposito del plico nell’ufficio postale.
In questo caso, la notifica si ha per avvenuta decorsi i suddetti 10 giorni di deposito e si perfeziona per “compiuta giacenza”.
L’agente postale deve indicare sulla ricevuta di ritorno della CAD la data di del suo invio e, in caso di mancato ritiro del plico contenente l’atto giudiziario presso l’ufficio postale, dovrà indicare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario la data in cui sono decorsi i dieci giorni di “compiuta giacenza” con la dicitura “plico non ritirato nei dieci giorni previsti per la giacenza”.
Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono essere restituite al mittente (richiedente la notifica).
Se il destinatario si presenta nell’ufficio postale e ritira il plico, durante il periodo di giacenza, l’agente postale indicherà sulla ricevuta di ritorno la data del ritiro.
In questo caso, la notifica si avrà per avvenuta nel giorno del ritiro presso l’ufficio postale.

Ora si é posto il problema se per la prova della notifica sia sufficiente che sull’avvisso di ricevimento dell’atto giudiziario sia indicato che l’agente postale ha inviato la CAD ovvero se si deve allegare anche l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD.

Ecco la novità di questi giorni.

In tema di notifica a mezzo del servizio postale, rispetto all’ipotesi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, la Sezione tributaria della Cassazione  ha rimesso alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici con riguardo al perfezionamento della notifica degli atti di imposizione fiscale: se, ai fini della ritualità del procedimento notificatorio, sia richiesta ex art. 8 l. n. 890 del 1982 la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (cd. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD. La questione di diritto rimessa al giudice nomofilattico – secondo l’ordinanza interlocutoria – appare, altresì, di massima di particolare importanza in ragione dell’incidenza sulla generalità degli atti in materia civile, amministrativa e penale.

È l’ordinanza n. 21714 dell’8.10.2020. Clicca qui per leggerale sul sito della Corte.

La Sezione, a fronte di contrapposti orientamenti delle Sezioni semplici della Corte si é premurata di rimettere gli atti al Primo Presidente in considerazione degli enormi risvolti pratici che deriverebbero dall’accoglimento dell’una o dell’altra linbea ermeneutica; ecco le parole esatte: “ 3. L’illustrato contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia.  La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico- applicativa da essa generati: sia sufficiente, al riguardo, por mente all’estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale tracciato dalla stessa legge n. 890 del 1982, ben trascendente il mero ambito degli atti di imposizione fiscale (e degli altri atti da notificare al contribuente) ed inclusivo invece della generalità degli atti «in materia civile, amministrativa e penale» ogni qual volta, per necessità positiva o per opzione, l’ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale. Ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione illustrata in motivazione”.

 

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