Mutatio o emendatio libelli: nuovo intervento delle Sezioni Unite.

Cassazione 5Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12310 del 15.6.2015 , componendo il relativo contrasto, hanno affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.

La fattispecie da cui é derivata la pronuncia é la seguente: gli attori avevano avanzato domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere nei confronti della controparte una sentenza costitutiva producente l’effetto traslativo della proprietà. In sede di memoria ex art. 183, 5 co., c.p.c. gli attori trasformavano la domanda in una domanda di sentenza dichiarativa dell’avvenhto trasferimento del bene sul rilievo che doveva ritenersi un contratto definitivo quello in base al quale originariamente era stata richiesta sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c..

In primo e secondo grado fu accolta la domanda cosi come riformulata.

Le Sezioni Unite  prima ripercorrono lo status della giurisprudenza richiamando il proprio orientamento espresso con sentenza n. 1731 del 1996 con cui avevano affermato che costituisce domanda nuova vietata la richiesta di una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo dopo che sia stata in precedenza richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo tali domande del tutto diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi: tale pronuncia del 1996 peraltro era contraria rispetto all’orientamento allora predominante.

Dopo il 1996 la giurisprudenza ha seguito l’orientamento delle Sezioni Unte tranne isolate decisioni.

Poi le Sezioni Unite passano a spiegare il perché hanno deciso di mutare orientamento effettuando – e qui sta l’importanza della pronuncia – una ricognizione più generale sul rapporto tra mutatio ed emendatio libelli.

In linea generale rileva la Suprema Corte che finora formalmente tutte le pronunce affermano che é possibile l’emendatio libelli – ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi né sul petitum -, mentre é inammissibile la mutatio libelli – che si avrebbe quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria introducendo un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e più in particolare su un fatto costitutivo differente -; il fatto é che nella prassi  poi sono state ritenute ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine a tali elementi. A pag. 9 della sentenza si citano tali casi (es. la modifica della iniziale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con l’aggiunta di una domanda subordinata di adempimento del contratto, ritenuta una emendatio libelli).

La Suprema Corte cerca perciò di dare una ricostruzione dell’art. 183 c.p.c. tesa ad evitare approcci frastagliati, ma a ricondurre ad una visiione unitaria il sistema processuale in questo fondamentale snodo che é quello della fissazione del thema decidendum.

Per tal via si arriva a considerare non più domanda nuova quella proposta dall’attore al fine di avanzare una pretesa più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla viccenda sostanziale ed esistenzale dedotta in giudizio: con l’art. 183 c.p.c. si permette perciò di “aggiustare il tiro”, senza costringere l’attore che abbia meglio messo a fuoco la vicenda di rinunciare alla causa in corso per iniziarne una nuova. Ovviamente tutto ciò ha un limite (v. pag. 22) e cioé, oltre all’elemento identificativo soggettivo delle personae, il fatto che la domanda deve sempre riguardare la medesima videnza sostanzaiale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata anche se solo per l'”alternatività”, rappresentando quella che, a parere dell’attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite.

 Ecco il testo della motivazione direttamente dal sito della Suprema Corte

Cass. S.U. 12310/2015

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