Modifica accordi di divorzio non omologati e reato di cui all’articolo 570 bis codice penale.

La Sesta sezione della Cassazione ha affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570-bis cod. pen. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria.

Trattasi della sentenza n. 5236 / 2020 (ud. 11/12/2019 – deposito del 07/02/2020).

Ecco il link per leggerla sul sito della Corte

La Corte ritiene che laddove già esista una sentenza di divorzio un accordo tra ex coniugi per modificare gli importi dell’assegno ivi stabilito è valido a meno che non contiene clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all’ordine pubblico.

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