Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni Unite hanno deciso

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazion e con sentenza n. 19596/2020 del 18.09.2020 decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

In calce il link per scaricare la sentenza.

La sentenza é assai importante per i risvolti applicativi che si avranno su migliaia di giudizi pendenti presso i giudici di merito e, arrivando a distanza di ben cinque anni dalla prima pronuncia della Corte sulla questione – che si era pronunciata in senso opposto -, creerà almeno all’inizio un certo disorientamento visto che la maggior parte dei Giudici di merito riteneva che fosse onere dell’opponente iniziare il procedimento di mediazione (ciò sulla base appunto di Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 24629/2015 che veniva spesso richiamata quasi tralaticiamente e che era stata confermata Cass. Sez. 6, Ord. 16.9.2019, n. 23003).

La Terza Sezione Civile della Corte ha ritenuto detta questione di massima particolare importanza tanto da interessare le Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019. Nonostante detta ordinanza interlocutoria però la Sesta Sezione è tornata sull’argomento con l’ordinanza n. 23003 del 16.09.2019  ed ha confermato in toto la sentenza n. 24629/2015.

Le Sezioni Unite prima richiamano l’ordinanza interlocutoria  della Terza Sezione che aveva esposto le ragioni di entrambi gli orientamenti opposti, poi delineano il quadro normativo di riferimento, richiamano i contrasti giurisprudenziali presenti nella giurisprudenza di merito  ed, infine, danno la loro soluzione al quesito se l’onere di introdurre il procedimento di mediazione spetti all’opponente a decreto ingiuntivo ovvero all’opposto.

Le ragioni che fonderebbero la soluzione sopra esposto sarebbero varie.

RAGIONI ATTINENTI AL DETTATO NORMATIVO

L’art. 4, comma 2, D.Lvo 28/2010 prevede che nel proporre l’istanza di mediazione si devono indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa: secondo la Corte sarebbe “curioso” – questo é il termine letteralmente usato – che debba essere il debitore opponente a indicare oggetto e ragioni di una pretesa che non é la sua.

L’art. 5, comma 1 bis, D.Lvo 28/2010 prevede che chi intende esercitare un’azione nelle materie ivi indicate deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione: per le Sezioni Unite l’attore nel giudizio di opposizione é il creditore opposto che sarebbe attore in senso sostanziale. Sul punto però le Sezioni Unite non si pongono il problema di chiarire il diverso passaggio argomentativo usato dalla Corte nella sentenza 24629/2015 che aveva  chiarito come le normali posizioni di “opponente – convenuto sostanziale” e “opposto – attore sostanziale” riprendono solo dopo che l’opposizione viene dichiarata procedibile e di conseguenza aveva deciso che é conseguenza logica che grava sull’opponente, in quanto attore del giudizio di opposizione, l’onere dell’avvio del procedimento di mediazione e, in difetto, l’opposizione “sarà improcedibile”.

Infine l’art. 5, comma 6, D.Lvo 28/2010 prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione produce effetto interruttivo della prescirizione e, per una sola volta, della decadenza: per le Sezioni Unite non sarebbe logico che un effetto favorevole all’attore come quello appena detto derivi da una iniziativa del debitore.

RAGIONI DI ORDINE LOGICO E SISTEMATICO

Secondo le Sezioni Unite una volta sciolto il nodo della provvisoria esecuzione la causa si incanala in un normale percorso titpico di una causa a cognizione piena ragion per cui la coerenza con il sistema vuole che attore sia il creditore che ha azionato il diritto.

Altro argomento deriva dalle conseguenze delle opposte tesi: se l’onere viene addossato all’opponente e non viene assolto il decreto ingiuntivo passa in giudicato, mentre se l’onere viene posto a carico dell’opposto quest’ultimo, se non lo ottempera, vedrà revocarsi il decreto, ma potrà proporre un nuovo ricorso monitorio.

RAGIONI DI NATURA COSTITUZIONALE

Le Sezioni Unite richiamano l’orientmento del Giudice delle leggi che ha chiarito che violerebbe l’art. 24 condizionare l’eserczio di un’azione giudiziaria al previo adempimento di oneri specie laddove non ricorrano precisi limiti e che comunque sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dell’azione giudiziaria.

Sulla base di questi principi stabili dalla Consulta le Sezioni Unite ritengono preferibile accogliere la tesi che, ponendo a carico del creditore opposto l’onere di instaurare la mediazione, non comportando alcuna decadenza dall’azione.

Queste sono le ragioni che hanno spinto le Sezioni Unite nel senso indicato all’inizio, ragioni certamente degne di nota, ma che sicuramente influirrano e non poco sull’efficienza del sistema giudiziario. I procedimenti monitori vengono soprattutto azionati da imprese che devono recuperare i loro crediti e in tal modo le stesse verranno gravate da un ulteriore onere, scoraggiando in tal modo lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. In buona sostanza una sentenza ultragarantista, ma che non ha tenuto conto degli effetti macroeconomici che ne deriveranno specie sotto il profilo degli investimenti.

Clicca qui per scaricare la sentenza  CASS SU 19596 del 18.9.2020

 

 

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