L’ipoteca eccessiva e’ fonte di responsabilità

locazione 1Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

L’art. 2875 c.c. recita: “Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Terza Sezione Civile N. 6533 del 5 aprile 2016 di cui si può legge la motivazione cliccando sul link che segue

Cass. Civ. Sez. n. 6533 del 2016

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