La responsabilità dell’hosting provider.

La Prima Sezione Civile della Cassazione con tre sentenze pubblicate lo stesso giorno cerca di chiarire le responsabilità che fanno capo all’hosting provider e del cache provider.

Dall’inglese to host (ospitare), in informatica il servizio che colloca su un server i dati relativi alle pagine di un sito web, si chiama hosting.

Questo servizio di ‘hosting Internet’ da la possibilità, ai singoli e alle aziende, di far sì che il proprio sito web sia online in rete, quindi fruibile a tutti in ogni momento della giornata.

Le aziende che si occupano di fornire questo spazio ai propri clienti per posizionare il proprio sito, si chiamano Web Hosting Provider. Lo spazio a disposizione è di loro proprietà o in locazione, e insieme offrono anche connettività Internet, generalmente in un Housing (data service) questo perché l’host, o server web, è in connessione con la rete internet in modo da consentire mediante browser l’accesso alle pagine del sito, utilizzando il dominio e l’indirizzo IP per identificarne i contenuti.

Gli Internet Service Provider, (ISP) sono costituiti da tutte quelle aziende che distribuiscono servizi internet, soprattutto servizi di connessione, trasmissione, e memorizzazione dati, servendosi anche della condivisione a pagamento delle proprie strutture atte ad ospitare siti.
Sono conosciuti, oltre che col nome di Provider, anche con il termine ‘intermediari’ della comunicazione, poiché svolgono la funzione di ponte tra chi vuole comunicare un’informazione e chi è pronto a riceverla.

I servizi principali che offrono sono:

  • spazio web per un sito (hosting);
  • accesso (access provider);
  • fornitura di mail.

Di conseguenza si dividono in:

  • host provider (che dà ospitalità a siti internet);
  • access provider (che permette ai propri utenti l’accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate);
  • network provider (che fornisce l’accesso alla rete tramite la rete internet);
  • content provider (che offre di contenuti anche pubblicati sui propri server);
  • service provider (che garantisce servizi come accessi o telefonia mobile);
  • cache provider (che archivia i dati arrivati dall’esterno in una zona di transito temporanea, detta cache, per velocizzare la navigazione in internet).

Fondamentale è l’intermediazione di un provider nell’approvare qualsiasi informazione o attività venga proposta in rete, questo per garantire agli stessi responsabilità o meno sui contenuti ospitati dai loro server.

Questi concetti tecnici sono indispensabili per comprendere la portata delle tre sentenze gemelle della Cassazione del 19.3.2019 di cui si riporta la massima.

Sentenza n. 7708 del 19/03/2019

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, nonchè se abbia continuato a pubblicarli, pur quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, sotto il profilo tecnico-informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, od, invece, sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.

Sentenza n. 7709 del 19/03/2019

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità del c.d. caching, prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall’ordine proveniente da un’autorità amministrativa o giurisdizionale.

Sentenza n. 7708 del 19/03/2019

L’hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società di informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’articolo 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.

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