La Corte di Cassazione Prima Sezione Civile con sentenza del 3.12.2014 n. 25662 ha statuito che: “La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento – a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi”.
Ecco la sentenza
Cass. Civ. 3.12.2014 n. 25662 dulla decorrenza del termine per impugnare