La coercibilità del diritto dovere di visita dei figli conviventi con l’altro coniuge

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.


Lo ha stabilito la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 6471 del 6.3.2020.
Nel caso di specie i giudici di merito avevano sanzionato il genitore non collocatoraio a causa dell’inadempimento da parte sua dell’obbligo di visita. Ciò ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. prevedendo euro 100 a favore della madre per ogni volta che il padre non avesse visto il figlio nei giorni prestabiliti.
Ricorre il padre sostenendo che l’art. 614 bis c.p.c. non sia applicabile agli obbligi del padre di visitare il figlio; al diritto del minore di ricevere la visita corriponderebbe un diritto potestativo del genitore non coercibile e, comunque, non sottoponibile a provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed alle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c..
La Corte da ragione all’uomo.
Quello del padre é un diritto – dovere di vista.
In quanto diritto é tutelabile rispetto alle violazioni dell’altro genitore.
In quanto dovere resta affidato alla spontanea osservanza dell’obbligato senza che l’altro genitore possa pretendere coercitivamente l’adempimento.
La Corte richiama il principio di bigenitorialità che dovrebbe nella normalità dei casi operare nel diritto di famiglia, ma precisa che può accadere che proprio per una serena e sana crescita ed educazione della prole potrebbe essere necessario limitare il ruolo di uno dei genitori.
In questo contesto il dovere di visita viene visto come uno strumento a disposizione di un genitore per contribuire alla normale e salutare crescita del figlio, ma ciò deve avvenire in via spontanea; a ritenere diversamente e quindi a  pensare che vi sia un obbligo di vista coercibile giudizialmente si andrebbe a cozzare con quella che é la finalità di quel dovere, strumento per la realizzazione dell’interesse superiore del minore inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.

Ecco il link per leggere la motivazione per esteso sul sito della Cassazione

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