La Cassazione sull’assegno di divorzio 


Con la cessazione del vincolo matrimoniale al coniuge debole spettava in base alla giurisprudenza finora pacifica un contributo economico volto a far mantenere il medesimo tenore di vita goduto fino a quel momento, assieme all’ex coniuge. 

La Cassazione Prima Sezione Civile con sentenza n 11504 pubblicata il 10.5.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Corte) ha cambiato l’orientamento evidenziando la natura assistenziale dell’importo dovuto a titolo di assegno. Con il termine assistenziale si vuol far riferimento al dovere più morale che giuridico di far fronte ai soli bisogni primari del coniuge che versi in situazione di debolezza. Tale situazione di debolezza deve coincidere con la mancanza di adeguate e reali risorse per poter far a meno del sostegno economico altrui. Il giudice, pertanto, deve quindi per prima cosa verificare se l’assegno sia realmente dovuto e in caso di esito positivo, può procedere alla quantificazione economica del medesimo, privilegiando sempre una dimensione momentanea di tale misura, fin quando il coniuge bisognoso non si attivi per rendersi autonomo.Difronte alla richiesta di assegno divorzile – che dovrà essere suffragata dall’allegazione e dalla prova della non autosufficienza economica – il Giudice verificherà vari parametri per giudicare se riconoscerlo o meno ed in che misura:

– età del coniuge richiedente l’assegno

–  le condizioni di salute del richiedente

– il titolo di studio

– il contesto socio-ambientale e l’andamento del mercato lavorativo 

– titolarità di beni mobili o immobili 

– durata del matrimonio e del contributo apportato da entrambi nella conduzione della vita familiare.

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