Il procacciatore d’affari ha diritto alla provvigione?

locazione 1La Sezione Seconda della Corte di Cassazione con ordinanza n. 22558 del 4.11.2015  ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso sulla questione – oggetto di contrasto – se il procacciatore d’affari, quale mediatore atipico, abbia diritto alla provvigione in difetto d’iscrizione al ruolo dei mediatori.

In buona sostanza la Corte rileva che sull’argomento si riscontrano due orientamenti divergenti nella giurisprudenza di legittimità: da un lato si sostiene che la disciplina di cui alla L. 39/1989 ed in tempi piu recenti quella ricavabile dal D.Lvo 59/2010 – cd. decreto Bersani bis – non possa essere applicata alla mediazione atipica  con particolare riferimento al procacciamento di affari per l’ontologia differenza tra le due figure  rinvenuta nella posizione di terzietà che assume il mediatore cd. tipico (con la conseguente impossibilità di negare il diritto alla provvigione ad mediatore abusivo), a differenza del rapporto che collega il procacciatore al cliente o preponente (v. Cass. 19066/2006; Cass. 7332/2009); dall’altro si afferma che, pure ferma restando tale diversità, sarebbe pur sempre identificabile un nucleo comune alle due figure, rappresentato dalla interposizione tra piu soggetti al fine di metterli in contatto per la conclusione di un affare (Cass. 4422/2009; Cass. 16147/2010; Cass. 15473/2011; Cass. 762/2014), tale dunque da spiegare la applicabilità della sanzione della perdita al diritto alla provvigione.
Ecco il testo dell’ordinanza nel sito della Suprema Corte
Cass. Civ. Sez. II n. 22558 del 4.11.2015 (ord)
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