Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p..

La Terza Sezione Civile della Cassazione con Sentenza n. 16916 del 25/06/2019 ha chiarito che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale “translatio iudicii” dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto di esso la possibilità dell’applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l’applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile. Ne consegue che nel giudizio di rinvio, ex art. 246 c.p.c., non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale

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