Giudice dell’esecuzione e abolitio criminis

img_1436Con sentenza n. 26259 ud. 29/10/2015 – depositata il 23/06/2016 – in tema di esecuzione penale le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di revocare per abolitio criminis una sentenza di condanna emessa nei confronti di uno straniero irregolare per il reato di cui all’art. 6, terzo comma, T.U. Imm., dopo le modifiche apportate a tale articolo dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ed interpretate dalle Sezioni Unite nel senso che soggetto attivo del reato può ormai essere il solo straniero regolarmente soggiornante (cfr. Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, Alacev), hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorchè l’evenienza di abolitio criminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione».

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