Esecuzioni: cancellazione dei gravami e definitivita’ del decreto di trasferimento

La Prima Sezione civile della Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di vendite esecutive o fallimentari: se, nei procedimenti di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell’art. 2878, n. 7), c.c., l’estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il conservatore dei registri immobiliari (oggi ufficio provinciale del territorio-servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c.

Trattasi dell’ordinanza interlocutoria n. 3096 del 10/02/2020

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/esecuzioni-cancellazione-dei-gravami-e-definitivita-del-decreto-di-trasferimento/