Domande frazionate in più giudizi solo ove c’è interesse specifico del creditore.

La questione scrutinata dalla Suprema Corte è la seguente: “se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l’improponibilità della domanda”.

Nel 2007 la Sezioni Unite con sentenza n. 23726, mutando il precedente orientamento del 2000 (sent n. 108), avevano ritenuto contrario al principio di correttezza il comportamento del creditore che, per sua esclusiva convenienza, avesse deciso di avanzare le richieste scaturenti dal medesimo rapporto in una pluralità di procedimenti. Ciò fu poi ribadito nel 2009 nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26961. In realtà, precisa la Corte, queste pregresse pronunce riguardavano casi di unico credito (ritenuto appunto infrazionabile) e non anche una pluralità di crediti riferiti a un unico rapporto di durata.D’altro canto l’infrazionabilita’ del singolo credito non implica affatto la necessità di agire in un unico processo a tutela di diverso crediti sia pur nascenti da un unico rapporto.

Le Sezioni Unite, componendo il relativo contrasto, hanno sancito la proponibilità, in separati processi, delle domande afferenti diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti, altresì precisando che se quei diritti, oltre a derivare da un rapporto siffatto, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque ‘fondati’ sull’identico fatto costitutivo (sicchè il loro separato accertamento provocherebbe una duplicazione di attività istruttoria e la conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale), le relative domande possono formularsi in separati giudizi solo se il creditore agente risulti avere un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e che, ove la necessità di un tale interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda rilevarle dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.

La sentenza in questione è la n. 4090 del 16.02.2017 e sul sito della Corte cliccando qui si può leggere la MOTIVAZIONE

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/domande-frazionate-in-piu-giudizi-solo-ove-ce-interesse-specifico-del-creditore/