Divorzio e necessità o meno del notaio per i trasferimenti immobiliari.

La Prima Sezione civile della Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, di rilevante impatto sul contenzioso in materia di separazioni e divorzi: se, ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata su ricorso congiunto delle parti, possa contenere una clausola con la quale si attui un trasferimento immobiliare senza che sia demandata al notaio, ai fini della validità dell’atto, la verifica di conformità ipocatastale dell’immobile richiesta dalla norma. (Nella specie, l’accordo traslativo, elemento indispensabile del complessivo e definitivo assetto degli interessi delle parti nella prospettazione del ricorso congiunto, era stato corredato di relazione tecnica giurata contenente attestazione di conformità energetica ed elettrica, di visura e planimetria catastale, nonché di una dichiarazione di obbligo di effettuare a spese e cura delle parti le formalità di trascrizione, di depositare la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità e la nota di trascrizione, con esonero della cancelleria da ogni responsabilità).

Trattasi dell’ordinanza n. 3089 del 10/02/2020

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