Danni da lastrico solare: di nuovo le Sezioni Unite

lastricoIn tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c., il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9449 del 10/05/2016.

In tal modo la Suprema Corte sembra abbandonare l’orientamento una volta consacrato dalla pronuncia delle stesse Sezioni Unite del 1997 n. 2672 che riteneva che dei danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare deteriorato per difetto di manutenzione rispondessero tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni di cui all’art. 1126 c.c. e cioé i condomini per i quali il lastrico funge da copertura nella misura di due terzi e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo nella misura di un terzo.

 Nel caso concreto andrà dunque provato se il danno dipende esclusivamente dal titolare dell’uso esclusivo del lastrico quale custode dello stesso  (si pensi al caso in cui tale soggetto non pulisca i bocchettoni di deflusso delle acque meteoriche) dai casi in cui, invece, la responsabilità dipenda dal Condominio (ad esempio il caso di deterioramenti del manto di copertura dovuti alla normale usura che, benché segnalati tempestivamente, il Condominio non provvede a riparare).

La sentenza può essere letta cliccando qui Cass Civ SU 9449 del 2016

 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/danni-da-lastrico-solare-di-nuovo-le-sezioni-unite/