COVID e formula esecutiva telematica.

In sede di conversione del D.L. 28.10.2020 n. 137, avvenuta con legge  18.12.2020 n. 176 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24.12.2020 ed entrata in vigore il 25.12.2020, all’art. 23  é stato inserito  il comma 9 bis che prevede:

“9 -bis . La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l’intestazione e la formula di cui all’articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l’indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall’articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma dell’articolo 16 -undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all’originale”.

Già alcuni Uffici Giudiziari con provvedimenti presidenziali oppure con Protocolli stipulati con i COA avevano previsto la possibilità per i cancellieri di rilasciare in modalità telematica la copia esecutiva di sentenze e decreti. In alcuni protocolli (es. quello di Roma) si prevedeva che l’avvocato dovesse attestare la conformità dell’atto scaricato munito di formula con la seguente dicitura “Il Sottoscritto Avv___________, nella sua qualità di difensore di________(PI/CF) con sede/residente in __________________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _______ del Giudice, Dott. _______, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data _______ nel procedimento RG n° _______ è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che Ia presente é Ia sola copia spedita in forma”. esecutiva che intendo azionare, ex art. 476 comma 1 cpc”.

La norma introdotta dalla legge 176/2020 non tiene conto della necessità di raccordare la stessa con l’art. 476 c.p.c. che prevede che “non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia esecutiva alla stessa parte”.

La nuova norma ha carattere transitorio in quanto l’art. 23, comma 1, del D.L.. 137/2020 cosi come convertito prevede che “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter . Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”.

I termini “da 2 a 9 ter” e “fino alla scadenza del medesimo termine” sono stati aggiunti in sede di conversione.

L’attuale formulazione dell’art. 1 del D.L. 19/2020 cosi come convertito con legge 35/2021 prevede come termine il 31 gennaio 2021.

Quindi allo stato la possibilità di ottenere il rilascio in forma esecutiva del titolo é limitato temporalmente fino a detta data.

Si pone il problema della validità di titoli esecutivi in riferimento ai quali il cancelliere abbia rilasciato la formula esecutiva in modalità telematica  prima dell’entrata in vigore della L. 176/2020 e cioé prima del 25.12.2020 , ma il problema dovrebbe trovare soluzione in base alla interpretazione letterale dell’art. 23, comma 1, del D.L. 137/2020 quale introdotto in sede di conversione giacché si é previsto che il comma 9bis (cio° quello che ha introdotto la formula esecutiva telematica) si applica dalla entrata in vigore del decreto legge e cioé dal 29.10.2020.

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