Controricorrente e nuovo art.380-bis.1  c.p.c.

Qualora la controversia sia trattata, giusta l’art. 1-bis, comma 2, della l. n. 197 del 2016 (di conversione, con modif., del d.l. n. 168 del 2016), con il rito camerale di cui al comma 1, lett. f), della medesima disposizione, al controricorrente costituitosi tardivamente deve riconoscersi la facoltà di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza – per i quali è prevista la discussione orale – ed altresì dovendosi assicurare una ragionevole durata del processo, per conseguire una tutela giurisdizionale effettiva, in attuazione del principio costituzionale del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Trattasi dell’Ordinanza n. 4906 del 27/02/2017;leggibile sul sito della Suprema Corte la  MOTIVAZIONE

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