Contenzioso bancario e onere probatorio

La Corte di Cassazione con sentenza n. 500 dell’11 gennaio 2017 ha chiarito il riparto dell’onere probatorio nel contenzioso bancario nei casi in cui il cliente che proponga opposizione a decreto ingiuntivo avanzi anche domanda riconvenzionale.

In tal caso si deve partire dal principio generale per cui “chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito. L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell‘onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale”.

Il correntista che rivendichi in riconvenzionale il pagamento di una somma a titolo di indebito per interessi ultralegali non pattuiti e illecita capitalizzazione degli interessi deve produrre, oltre ai contratti bancari, anche tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto senza soluzione di continuità. Solo così si può determinare tale suo credito.

Nel caso di specie tale produzione, indispensabile alla ricostruzione integrale del rapporto di dare avere intercorso tra le parti, detratto l’indebito costituito dall’applicazione della vietata capitalizzazione trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale degli stessi, è stata effettuata (come rilevato dall’istituto bancario) soltanto a partire dal 1/1/92. Pertanto, il dies a quo dal quale effettuare il calcolo del credito dei correntisti non poteva che prendere le mosse dalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto». Non si applica dunque a favore del correntista attore in riconvenzionale il criterio del saldo zero che taluna giurisprudenza ha applicato in caso di produzione solo parziale degli estratti conto.

Ecco la sentenza

Download (PDF, 344KB)

 

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/contenzioso-bancario-e-onere-probatorio/