Competenza territoriale in caso di richiesta di credito indeterminato

competenza territoriale 1La Sezione Sesta Civile  della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso involgente la questione – oggetto di contrasto – se, ai fini della competenza territoriale, ove il contratto non predetermini l’importo del corrispettivo e questo sia autodeterminato dal creditore nell’atto introduttivo del giudizio, il “forum destinatae solutionis” sia presso il domicilio del creditore (art. 1182, comma 3, c.c.) o presso il domicilio del debitore (art. 1182, comma 4, c.c.).

Trattasi dell’ordinanza interlocutoria n. 23527 del 17/11/2015

Di seguito il link al sito della Suprema Corte per leggere la motivazione

Cass. Civ. n. 23527 del 17.11.2015 (ord)

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