Le Sezioni Unite, risolvendo la corrispondente questione di massima di particolare importanza, hanno ritenuto che se, giusta l’art. 3 della l. n. 281 del 1998, le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore.
E’ la sentenza n. 23304 del 16.11.2016 . Qui la motivazione sul sito della Corte Cass Civ SU 23304 – 2016