Avvocato e mediazione: nomina a difensore e procura speciale sostanziale.

La Cassazione ha affrontato il tema della partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. Il D.Lvo 28/2010 impone la partecipazione personale delle partite assistite dai rispettivi avvocati.

Ebbene la Corte ha chiarito che la parte può delegare altro soggetto a partecipare in sua rappresentanza all’incontro di mediazione e che il delegato può essere anche il suo difensore purché gli siano conferiti i necessari poteri di disporre dei diritti in contestazione. Tale procura speciale “sostanziale ” non potrà peró essere autenticata dal difensore in quanto ciò non rientra tra i poteri che la legge gli conferisce.

La Corte peró non chiarisce se la procura speciale sostanziale – distinta dalla nomina a difensore – debba avere necessariamente la forma di scrittura privata autenticata o se sia sufficiente una scrittura privata non autenticata.

Infine la sentenza chiarisce che affinché possa ritenersi soddisfatto l’onore dello svolgimento della mediazione obbligatoria sia sufficiente la partecipazione all’incontro preliminare, senza entrare in mediazione.

La sentenza è della Terza Sezione Civile n. 8473/2019. Ecco il link

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