Assoluzione in appello e spese della parte civile.

E’ legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in caso di assoluzione in appello per la trasformazione del reato in illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 ed annullamento delle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno, non risultando la parte civile soccombente.

Lo dice la Cassazione Penale Terza Sezione con Sentenza n. 37419 /2017 (ud. 16/03/2017 – deposito del 27/07/2017).
Qui il link per la motivazione.
La Corte inizia il ragionamento dalla circostanza per cui le Sezioni Unite (sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267884), proprio sulla questione di diritto oggetto del presente giudizio, hanno affermato il seguente principio:”In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile”.
La parte civile danneggiata dal reato, all’esito della caducazione delle eventuali statuizioni civili, pur mantenendo inalterato il diritto a far valere le medesime istanze risarcitorie, potrà quindi introdurre un nuovo giudizio in sede civile, governato dalle diverse regole sulla formazione della prova, ma certamente con la possibilità per il giudice civile di utilizzare le prove eventualmente acquisite nel corso del processo penale (così Sez. civ. 3, n. n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638323: “l’autonomia della giurisdizione civile rispetto alla giurisdizione penale, al di fuori delle ipotesi disciplinate dagli articoli 651, 652 e 654 cod. proc. pen., non giustifica un’assoluta omissione di vaglio da parte del giudice civile di merito delle argomentazioni difensive che una parte prospetti deducendole da prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti – pur senza valore di giudicato – alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice civile” .
Quanto invece al capo della sentenza con il quale la Corte di appello ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile, lo stesso deve essere confermato. Rilevato, in primis, che il petitum proposto con il ricorso non risulta minimamente argomentato sul punto, va ad ogni modo ribadito che la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi in cui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell’azione civile (in tal senso cfr. Sez. 4, n. 44777 del 02/10/2007, Sasso e altro, Rv. 238660). Infatti, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza civile di legittimità, “soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali” (così, ex plurimis, Sez.civ. 3, n. 4201 del 25/03/2002 (Rv. 553229-01).
Pertanto nel caso in esame deve essere affermato il seguente principio di diritto: “E’ legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese verso la parte civile quando lo stesso venga prosciolto in appello perché il fatto non è previsto come reato a seguito della trasformazione della fattispecie penale in illecito civile, per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, non risultando soccombente la parte civile costituita, nonostante l’annullamento del capo della sentenza che confermava le statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno”.
Sulla base del medesimo presupposto è stata considerata – per giurisprudenza consolidata – legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso di pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (ex multiis, Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, P.G. e altri in proc. Caruso e altri, Rv. 267317)

Share

Permalink link a questo articolo: https://www.studiodipietro.it/assoluzione-in-appello-e-spese-della-parte-civile/