Art 408, comma 3 bis, c.p.p.

imageLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza N. 10959/2016 pubblicata il 16/3/2016 hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione per i delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia previsti rispettivamente dagli artt. 612 bis e 572 cod. pen.

Questo è il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass. Pen. 10959/2016

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