Art. 157, comma 8 bis, cpp: notifica nulla se vi era elezione di domicilio

Il codice di procedura penale all’art. 157 e precisamente al comma 8 bis (comma che è stato inserito ex art. 2, del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con l. 22 aprile 2005, n. 60.) prevede: “8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis “,

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 11954/2017 ( ud. 15/02/2017 – deposito del 13/03/2017)  ha affermato che è nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia nel caso in cui l’imputato abbia ritualmente dichiarato domicilio.

Ecco la motivazione sul sito della Corte: MOTIVAZIONE

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