Arresti domiciliari: quando ci si può assentare.

imageLa Seconda sezione penale della Corte di cassazione, decidendo in materia di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che la nozione di “indispensabili esigenze di vita” deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti inviolabili della persona individuati dall’art. 2 Cost. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l’ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di un padre, finalizzata a garantire il rapporto genitoriale, di poter incontrare la figlia minore fuori dal domicilio di restrizione, nei tempi prescritti nel provvedimento di separazione legale).
Lo ha stabilito la Cassazione Penale sezione seconda penale con sentenza N.  16964 pubblicata il 22.4.2016 di cui si può leggere la motivazione sul sito della Corte stessa. Ecco il link   Cass. Pen. Sez. II n 16964 del 2016

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