Ancora sul deposito in Cassazione del provvedimento impugnato notificato a mezzo PEC

La Sez. 6 Civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 30765 del 22.12.2017, ha affermato che: “Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche, deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 della l. n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificato ricevuto, nonché della relazione di notifica e della decisione impugnata, allegati al messaggio; tuttavia, non è anche necessario il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico”.

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