All’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato l’accessibilità dei documenti reddituali, patrimoniali e finanziari.

In un contenzioso in cui si discute in che limiti un ex convivente può avere accesso a:

a) della dichiarazione dei redditi presentata dall’ex convivente relativamente agli ultimi tre anni o della certificazione reddituale dei dati presenti nell’archivio dell’Anagrafe tributaria;

b) dei contratti di locazione di beni immobili a terzi;

c) delle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria – Sezione archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili all’ex convivente, anche in qualità di delegante o di delegato;

d) di tutta la ulteriore documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile all’ex convivente.

Il Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 888/2020 della Quarta Sezione Giurisdizionale (qui il link per leggerla) si pone il problema di stabilire:

a) se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche –eventualmente- concorrendo con le stesse;

b) ovvero se -all’opposto- la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990.

La questione è quella di chiarire i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi (ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990) e le norme processuali civilistiche previste per acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod proc. civ; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.).

Il contrasto interpretativo è sorto all’interno della Sezione remittente ed è ancora in atto, perché con la sentenza n. 2472 del 2014 si è aderito all’impostazione sub a); successivamente, con la sentenza n. 3461 del 2017, si è preferita l’opposta tesi sub lettera b); di recente, con le sentenze nn. 5910 e 5347 del 2019, si sta ritornando al vecchio orientamento.

La diversità degli orientamenti sta incidendo in senso negativo e disomogeneo anche sull’esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici di primo grado, a seconda dell’adesione all’una o all’altra opzione interpretativa, con grave vulnus per il soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Adunanza plenaria n. 6 del 2006).

Inoltre, tale diversità sta orientando e conformando l’agire amministrativo in senso sempre sfavorevole al richiedente l’accesso agli atti, poiché l’Agenzia delle Entrate nella prassi sta emanando dinieghi, basati unicamente sul mutamento di indirizzo interpretativo da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3461 del 2017, rispetto a quanto precedentemente stabilito con la sentenza n. 2472 del 2014, senza tenere conto del fatto che, come sopra si è evidenziato, di recente sono state emanate due pronunce di segno opposto proprio al precedente giurisprudenziale sulla cui base l’Amministrazione ha negato e continua a negare l’accesso.

Per risolvere il contrasto la Sezione ha deciso di interessare l’Adunanza Plenaria.

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