Credito “sub iudice”: impossibilità dell’opposizione in compensazione

usura4CREDITO “SUB JUDICE” – OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE LEGALE O GIUDIZIALE – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE

Le Sezioni Unite, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale essa è invocata, e non può fondarsi su un credito tuttora “sub judice” in un separato procedimento, restando esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale o di invocare la sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 1243, comma 2, c.c.

Trattasi della sentenza n. 23225 del 15 novembre 2015 la cui motivazione si può leggere qui Cass Civ SU 23225-2016

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Art 345, comma 3, cpc ante riforma

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 22602 del 7.11.2016 ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, su cui sussiste contrasto, relativa al significato da attribuire alla nozione di prova “indispensabile”, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012.

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Fino all’1.1.2010 nel calcolo della soglia usura non si computa la CMS: lo ribadisce la Cassazione.

usura2In questo sito avevamo dato conto ( v. https://www.studiodipietro.it/?p=1771 )  di una importante pronuncia della Prima Sezione Civile della Cassazione e cioé la sentenza n. 12965 pubblicata il 22 giugno 2016 che, prima sentenza della Cassazione Civile sul punto, ha aderito all’orientamento, già predominante nella giurisprudenza di merito, secondo cui fino all’1.1.2010 nei contratti bancari,  per la verifica del rispetto del tasso soglia – usura, nel calcolo del TEG non va considerata la CMS: in sostanza, l’applicazione del nuovo criterio “all inclusive”  (inclusivo anche della commissione di massimo scoperto) stabilito dall’art. 2 bis L. 2/2009 (di conversione del DL 185/2008), deve necessariamente decorrere dal 01.01.2010, sulla base delle ulteriori rilevazioni operate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (le prime, appunto, inclusive della commissione di massimo scoperto) in ottemperanza alla citata norma del D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009. Le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 in materia di rilevazione del TEG, per il periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 prevedono espressamente che “fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente  nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (rif. punto “D” delle suddette Istruzioni 2009). Tali Istruzioni prevedono altresì che: Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG  per la verifica del limite di cui al punto precedente: a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla Legge 2 del 2009…”.

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La pubblicità della sentenza di condanna penale

La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d’ufficio ed a spese del condannato, a norma dell’art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 cod. pen.

Lo ha stabilito Cassazione Prima Sezione Penale n 47216 del 27.5.2016, pubblicata il 9.11.2016.

Di seguito il link per leggere il provvedimento Cass Pen 47216 del 2016

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Avvocati stabiliti con titolo acquisito in Romania

imageLa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza pubblicata il 7.11.2016 n. 22520 torna sul tema dei requisiti necessari per iscriversi presso un COA italiano nella sezione degli avvocati stabiliti per coloro che hanno acquisito il titolo presso una delle Istituzioni operanti in Roamnia, ritenuta non legittimata a rilasciare il titolo.

Sul sito della Corte è pubblicata la motivazione Cass SU 22520-2016

Sullo stesso argomento le Sezioni Unite si sono pronunciate con le sentenze 22517/2016, 22518/2016 e 22519/2016 tutte pubblicate il 7.11.2016.

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Reato abrogato e trasformato in illecito civile: le conseguenze sulle statuizioni civilistiche 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n 46688 del 29.09.2016 – deposito del 7.11.2016 – hanno affermato i seguenti principi di diritto:- in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’ impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
– nel medesimo caso, il giudice dell’ esecuzione, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.
Ecco il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass Civ SU n. 46688-2016

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Chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari

Importante sentenza della Cassazione Sezione Seconda Civile n. 21297 pubblicata il 20 ottobre 2016 che spiega la portata dell’obbligo di redigere atti giudiziari chiari e sintetici.

Secondo la Corte il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisce principio generale del diritto processuale, la cui inosservanza nella proposizione del ricorso di cassazione, pur non direttamente sanzionata, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., poste a pena di inammissibilità.

Il ricorrente aveva esposto i fatti di causa in 41 pagine di cui 40 erano una riproposizione dei motivi di appello ed i 18 motivi di ricorso in 191 pagine (per un totale complessivo di 251 pagine di ricorso considerando anche il sommario e l’indice) mediante la riproposizione di stralci di documenti ed atti dei precedenti gradi.

La Cassazione ha sanzionato il ricorso con la inammissibilità ritenendo la tecnica redazionale incompatibile con i principi elaborati dalla Corte sull’art 366 cpc: l’esposizione dei fatti di causa non può tradursi nella trascrizione di passi degli atti del giudizio di merito (cfr Cass SU ord 19255/2010 e sent 5698/12). L’esposizione dei fatti di causa nemmeno può ricavarsi nel caso di specie dai motivi di ricorso – con il che secondo taluna giurisprudenza si eviterebbe l’inammissibilità – che sono anch’essi redatti in modo errato in quanto consistono in un affastellamento di parti di atti dei precedenti gradi e di altri giudizi. Questa tecnica redazionale viola i principi di chiarezza e sinteticità e già Cass 17698/14 ha ritenuto che il mancato rispetto di tali principi ridonda nell ‘inammissibilità giacche comporta violazione dell’art 24 Cost sotto il profilo di menomare l’effettività della tutela dei diritti e dell’art 111 Cost in tema di giusto processo.

La Corte evidenzia che a stretto rigore nel codice di procedura civile non c’è una norma che impone la sinteticità nella redazione degli scritti difensivi; tale principio è stato invece introdotto nell’art 3 comma 6 del D.Lvo 104/2010. Ebbene la Cassazione ritiene che tale norma sia espressione di un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile perché funzionale a garantire sia la ragionevole durata del processo (art 111 Cost) sia il principio di leale collaborazione tra le parti e tra queste e il Giudice . Il fatto è peró che non vi è una specifica sanzione per l’inosservanza del principio di sinteticità e quindi un ricorso prolisso non può per ciò solo essere dichiarato inammissibile. Peró la Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile laddove la ridondanza si traduca in una oscura esposizione dei fatti di causa e nella enucleazione di motivi di ricorso oscuri e confusi e cioè nella violazione dell’art 366 cpc nn.  3 e 4.

Qui il link per leggere la motivazione sul sito della Corte Cass Civ 21297 del 2016

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Accessori su emolumenti di pubblici dipendenti: sul lordo o sul netto?

imageLa Sezione Lavoro della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se, in riferimento agli accessori dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti, debba essere utilizzata come base di calcolo la somma dovuta al lordo o piuttosto quella corrisposta al netto delle ritenute contributive e fiscali.

Trattasi dell’ordinanza n. 21902 del 28.10.2016 la cui motivazione si può leggere seguendo questo link

Cass. civ Sez IV ordinanza 21902 del 2016

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Quando il discredito dell’impresa concorrente e’ lecito.

imageLa diffusione di informazioni che arrecano discredito e pregiudizio all’azienda dell’impresa concorrente rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica e non costituisce atto di concorrenza sleale per denigrazione allorquando tali informazioni siano veritiere e non costituiscano l’occasione per formulare vere e proprie offese ed invettive nei confronti del concorrente.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n 22042 del 31.10.2016 .

Di seguito il link per leggere la motivazione sul sito della Suprema Corte Cass Civ n 22042 del 2016

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Parte vittoriosa nel merito e appello su questione pregiudiziale rigettata

Corte di Cassazione Sezione V Civile

Ordinanza interlocutoria n. 21808 del 28/10/2016

Processo tributario APPELLO – QUESTIONI ED ECCEZIONI PREGIUDIZIALI – RIGETTO NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO – ESAME IN APPELLO – ONERE DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA NEL MERITO – SUFFICIENZA DELLA MERA RIPROPOSIZIONE O NECESSITÀ DELL’APPELLO INCIDENTALE.

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima importanza, se la parte totalmente vittoriosa nel merito abbia, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’onere di proporre appello incidentale o, al contrario, se possa limitarsi a riproporre la questione pregiudiziale che non risulti assorbita ma sia stata espressamente rigettata.

Cass Civ ord 21808 del 2016

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Nuove norme per giudizio di Cassazione e processo amministrativo

E’ stato convertito con modifiche il DL 168/2016 che contiene nuove norme per il giudizio in Cassazione e per il processo amministrativo.

Download (PDF, 623KB)

 

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Provvedimento Banca d’Italia 30.09.2016 sulla trasparenza bancaria

imageSulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2016 supplemento al n. 247 della Serie Generale è stato pubblicato il Provvedimento di Banca d’Italia del 30 settembre 2016 recante “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti “

Download (PDF, 4.63MB)

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