Auguri di buon anno.

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Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano quadriennio 2023-2026

Ieri 19 dicembre con la presentazione delle candidature è ufficialmente partita l’avventura con altri sette valenti colleghi per le elezioni del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano che ci saranno a gennaio 2023.

Ormai da quasi due mesi abbiamo creato questa squadra, questo gruppo coeso, composto di avvocati tutti aventi una forte personalità e che possono andare avanti a testa alta per il loro vissuto e per la loro passione per la professione ed il foro di appartenenza.

Quattro donne e quattro uomini, parità assoluta.

Giovani e meno giovani, di vari paesi della Marsica, cultori di diverse branche del diritto, di opinioni e con amicizie le più variegate, ma tutti con l’obiettivo di concorrere alla salvezza del nostro Tribunale ed alla aggregazione di una classe forense sempre più qualificata e vivace.

Let’s go ! 🔜✅

Roberto Di Pietro
Alessandra Tarquini
Cinzia Basilico
Laura Paolelli
Loreta Massaro
Maurizio Colaiacovo
Gian Marco Marino
Vittorio Longo

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Scuola forense COA Avezzano – traccia lezione diritto amministrativo 9.12.2022 differita al 17.12.2022

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Sul principio di sinteticità e sul rapporto tra accesso civico ed accesso documentale

Dal sito della giustizia amministrativa

Sul principio di sinteticità e sul rapporto tra accesso civico ed accesso documentale

Giustizia amministrativa – Sinteticità degli atti – Deroga ai limiti dimensionali – Autorizzazione

Non può essere concessa l’autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali qualora non sussistano, o comunque la parte richiedente non alleghi, i gravi e giustificati motivi di cui all’art. 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016 (1).

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso civico

Qualora l’interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della l. n. 241 del 1990, l’Amministrazione deve esaminare l’istanza unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato (2).

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso civico – Silenzio diniego

Qualora l’Amministrazione non provveda espressamente sulla domanda di accesso, l’interessato non può proporre l’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sostenendo di aver azionato l’accesso civico generalizzato, se nell’istanza era stato fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in caso di mancata risposta dell’Amministrazione sull’istanza di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990 si forma infatti il silenzio diniego, che l’interessato ha l’onere di impugnare entro il termine di decadenza (3).

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso civico – Accesso alle informazioni ambientali

L’accesso alle informazioni ambientali, di cui all’art. 1 d.lgs. n. 195 del 2005, è finalizzato a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione; dunque, non può essere qualificato come tale l’accesso chiesto da un’impresa per la difesa dei propri interessi in giudizio, in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico diretti a verificare eventuali impatti dell’attività gestita sulle matrici ambientali circostanti (4).

  • (1) Conformi: C.g.a. 9 giugno 2021, n. 122; Cons. Stato, sezione VI, ord. 13 aprile 2021, n. 3006;

  • Difformi: non risultano precedenti difformi.

  • (2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10.

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L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione ed è applicabile anche agli atti delle procedure di gara

Dal sito della giustizia amministrativa

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione ed è applicabile anche agli atti delle procedure di gara.

Giustizia amministrativa – Accesso ai documenti – Appalti pubblici

Sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico, ove si consideri che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza.

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ha inteso superare il limite del divieto del controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad essa equiparati) previsto dallo strumento dell’accesso documentale come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, configurando un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa.

La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, e in particolare all’esecuzione dei contratti pubblici (nel cui contesto si colloca la fase del collaudo), ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.

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Fatture inesistenti e superbonus

La Terza Sezione penale della Cassazione ha affermato che integra il “fumus” del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell’agevolazione fiscale del cd. “superbonus 110%” mediante la sua cessione o lo “sconto in fattura” ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, effettui la fatturazione “in acconto” di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno “stato di avanzamento lavori” attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento “agevolabile” e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.

E’ la sentenza n. 42012 ud. 13/11/2022 – deposito del 08/11/2022

Cliccare qui per leggerla sul sito della Corte di Cassazione)

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Occupazione sine titulo e danno in re ipsa.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, sulla configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato

che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;

che se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;

che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Trattasi della sentenza n. 33645 del 15/11/2022.

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Mutuo fondiario e limite di finanziabilità.

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato:

che in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto;

che non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. artt 51 e ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Trattasi della sentenza n. 33719 del 16/11/2022

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Modifica delle condizioni dei coniugi e sentenza di separazione

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni:

a) la «condictio indebiti», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;

b) la «condictio indebiti» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Trattasi della sentenza n. 32914 del 08/11/2022

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Riforma del processo civile e riflessi sul processo amministrativo

Dal sito della giustizia amministrativa

Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca al processo amministrativo

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Estinzione del reato già in primo grado e revoca in appello delle statuizioni civilistiche.

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione hanno affermato che il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. (Fattispecie in cui la Corte di appello, riconosciute le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata in data antecedente alla decisione di condanna pronunciata dal Tribunale, revocando le statuizioni civili).

Trattasi della sentenza n. 39614 ud. 28/04/2022 – deposito del 19/10/2022

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Presidente: M. Cassano

Relatore: G. Pavich

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Spese processuali e accoglimento in misura ridotta dell’unica domanda

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, decidendo su contrasto e su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

È la sentenza n. 32061 del 31/10/2022

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